Ordinanza n. 1006/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 83d.P.R. 597/1973
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 140Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 89d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),
46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione
e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in
relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958, n.
645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette"), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto
da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di Finanza di Treviso,
iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 25 maggio 1981 la Commissione
tributaria di primo grado di Treviso aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo
comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 89,
ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;
che questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26
settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva
restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza;
che con ordinanza 19 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) la
Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha rimesso
nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affermando il
permanere della rilevanza della questione;
considerato che, viceversa, per quanto attiene agli artt. 12,
lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali
norme regolano la tassazione delle indennità di fine rapporto ai
fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la
restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza mobile
e complementare;
che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte
soppresse dall'art. 82 (tra cui quelle di R.M. e complementare)
continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposizione
verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974;
che la questione di legittimità costituzionale di tale articolo
è priva di motivazione;
che, per quanto attiene agli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo ha dedotto l'intassabilità
delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle
imposte di ricchezza mobile e complementare;
che tale questione - del tutto immotivata in riferimento
all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa
Corte, in riferimento agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19
novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del "Considerato in diritto"),
con la quale "gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645" sono stati invece dichiarati
costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui non prevedevano
che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche
una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita
corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a
riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico
dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.";
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo
comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"),
sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della
Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140,
ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con
l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1006 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte