Ordinanza n. 102/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 209Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 63legge 1/1956
- art. 5d.lgs. 59/1948
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 70Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 72Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)
- art. 73Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 209d.lgs. 59/1948
- art. 615d.lgs. 59/1948
- art. 208r.d. 1401/1922
- art. 209r.d. 1401/1922
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nel secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, negli articoli
4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1961 dal Pretore di Mesagne nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Luparelli Letizia ed altri, gli Esattori delle imposte
dirette di Mesagne e di Latiano ed il Servizio contributi agricoli
unificati, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che con ordinanza del 18 dicembre 1961 il Pretore di
Mesagne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette
29 gennaio 1958, n. 645, perché il legislatore delegato avrebbe
travalicato i limiti della delegazione fissati nell'art. 63 della legge
5 gennaio 1956, n. 1, in quanto avrebbe introdotto modifiche in
contrasto con le norme del Codice di procedura civile;
che con la stessa ordinanza il Pretore ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché di quelle contenute nell'art.
5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli
artt. 23, 70, 77, 3, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;
che nel presente giudizio si è costituito il Servizio contributi
unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio
Sorrentino, che hanno depositato le deduzioni il 23 febbraio e una
memoria il 28 settembre 1962, chiedendo "che l'incidente di
costituzionalità sia dichiarato inammissibile e comunque respinto";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato, mediante deposito delle deduzioni il 22 febbraio 1962, chiedendo
che la Corte dichiari infondate le questioni di legittimità sollevate
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa del Servizio contributi unificati non è stata né precisata,
né svolta e va pertanto respinta;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli
artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del
decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59;
che la norma del secondo comma del citato art. 209, dichiarando che
non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 del Cod.
proc. civile, non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute
norme del Codice di rito, l'inammissibilità delle opposizioni previste
nell'ordinario processo esecutivo, già contenuta nel sistema
dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del
T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvate
con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a
quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo Testo unico. L'art.
72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli
atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il
quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti
esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero
lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorità
giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il
risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di
risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio
di cognizione dopo il compimento dell'esecuzione";
che, pertanto, la norma impugnata non viola i limiti della delega
contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale; tra
l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U.
le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema;
che il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di
coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme
venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina
speciale dell'esecuzione esattoriale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza
della proposta questione di legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del
Servizio contributi unificati;
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle
norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle
norme contenute negli artt. 4 e 5 del R. D. 24 settembre 1940, n.
1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, la
illegittimità costituzionale delle quali è stata dichiarata dalla
Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte