Ordinanza n. 102/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1426/1956
- art. 3legge 1426/1956
- art. 4legge 1426/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4
della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le Operazioni eseguite
a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa
il 2 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella
procedura per la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore,
iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice
istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al
combinato disposto degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma,
Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt.
2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, secondo cui ai
consulenti tecnici d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte
delicatissime, spetta la liquidazione di somme estremamente esigue e
quindi in contrasto con l'equità e gli altri parametri costituzionali
invocati, che si assume dovrebbero trovare automatica applicazione
anche nei confronti di detti lavoratori autonomi benché titolari di un
munus publicum;
che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non
fondatezza della questione con ampia motivazione pertinente anche la
censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i
consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere
considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le
funzioni che svolgono nell'ambito del processo, talché il legislatore
ha provveduto a disciplinare con una legge speciale i criteri di
liquidazione dei compensi loro dovuti;
che, inoltre, la questione è stata già riproposta,
sostanzialmente negli stessi termini, nei confronti di detta legge 1
dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata manifestamente infondata con
l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979, in riferimento all'art. 3
Cost.;
che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un
mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che
l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate
dalle norme impugnate, il che richiede un tempestivo intervento del
legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.
1426, già dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del
tribunale di Monza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte