Ordinanza n. 1048/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale
nel procedimento civile vertente tra La Rocca Giuseppe e Marino
Glauco ed altra, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale
nel procedimento civile vertente tra Rosalia Orazio e Lino Maria
Luisa, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la
determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanze
emesse entrambe in data 23 dicembre 1987, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27
luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della
Costituzione;
che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non
superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente
inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a
quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente
compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata
creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde
dalle condizioni economiche di questi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che le questioni, per la loro identità, possono
essere riunite e decise con unico provvedimento;
che l'asserito divario tra valore locativo e valore di mercato
dell'immobile, apoditticamente affermato dal giudice a quo, è in
concreto riscontrabile in modo assai diversificato, in ragione di
elementi quali l'ubicazione, la tipologia, la stessa collocazione in
una determinata area geografica;
che la valutazione dell'investimento immobiliare, alla cui base
l'ordinanza di rimessione pone l'entità del canone, va viceversa
apprezzata in relazione ad un'ampia gamma di variabili che ne
condizionano la redditività;
che, in ogni caso, l'individuazione dei parametri fissati dalla
norma censurata risponde all'intento di stabilire un complesso di
controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore
attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale
bilanciamento d'interessi;
che, pertanto, la questione è inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27
luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della
Costituzione, dal Pretore di Acireale con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1048 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte