Ordinanza n. 105/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale "della norma che non
consente al locatore, prima dello scadere del termine, di recedere
anticipatamente dal contratto, regolato dalla disciplina ordinaria
della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2 della stessa legge",
così promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal Pretore di
Parma, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1985 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 220-bis del 18 settembre 1985;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Gatti Remo
e Zambonini Bruno ed avente ad oggetto la
richiesta di rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di
Parma con ordinanza del 13 marzo 1985 (reg. ord.
n. 288 del 1985) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.,
questione di legittimità costituzionale "della norma
che non consente al locatore, prima dello scadere del termine (della
locazione) di recedere anticipatamente dal contratto, regolato dalla
disciplina ordinaria della l. 392/1978, ai sensi dell'art. 59 n. 2
della stessa legge";
che secondo quest'ultima disposizione, nei contratti in corso al
momento di entrata in vigore della l. cit. e già soggetti a proroga
legale, può recedere anticipatamente dal contratto il locatore che
voglia disporre dell'immobile per abitazione dei propri parenti in
linea retta fino al secondo grado, quando offra altro immobile idoneo
al conduttore;
che, secondo quanto precisava il giudice rimettente, nella
fattispecie, trattandosi di contratto tacitamente rinnovato dopo
l'entrata in vigore della l. cit. e quindi certamente non soggetto al
detto art. 59, il locatore aveva chiesto al conduttore il rilascio
dell'immobile onde destinarlo ad abitazione del proprio figlio,
avendo offerto altro appartamento sito nella stessa città ed avendo
altresì proposto di accollarsi le spese di trasloco;
che secondo l'ordinanza di rimessione, in tale situazione,
negare la risoluzione anticipata del contratto, di durata
quadriennale secondo quanto stabilito dall'art. 4 l. 392/1978, poteva
comportare un'ingiustificata discriminazione a sfavore del locatore
(art. 3 Cost.) nonché un'eccessiva compressione del diritto di
proprietà sull'immobile locato (art. 42 Cost.);
Considerato che, sebbene non espressamente indicato nell'ordinanza
di rimessione, oggetto dell'impugnativa è chiaramente l'art. 4 l. 27
luglio 1978 n. 392, nella parte in cui stabilisce senza alcuna
eccezione la durata quadriennale dei contratti di locazione
abitativa;
che, come già deciso da questa Corte con sent. n. 251 del 1983
(richiamata dallo stesso giudice rimettente), non appare
ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della
propria discrezionalità, abbia fissato la durata minima del rapporto
di locazione al fine di dare un minimo di stabilità alla situazione
abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito
nell'art. 59 l. cit. cause anticipate di recesso soltanto per i
contratti già in corso e sul solo presupposto giustificativo che
essi fossero stati sottoposti a proroga legale;
che pertanto la questione attualmente in esame si appalesa
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore di Parma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte