Ordinanza n. 105/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10-terlegge 575/1965
- art. 10-quaterlegge 575/1965
- art. 20legge 646/1982
- art. 20legge 464/1982
usata come parametro
citata
- art. 27legge 575/1965
- art. 35legge 575/1965
- art. 41legge 575/1965
- art. 3-terlegge 1423/1956
- art. 4legge 1423/1956
- art. 1legge 327/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter e
10-quater, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dalla
Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Scarfo'
Vincenzo Antonio ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 28
settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo
comma, 35 primo comma e 41, primo comma, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater, terzo comma, inseriti
nella legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)
dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 464 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575);
che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella
parte in cui, prevedendo la decadenza delle licenze, concessioni ed
iscrizioni per quelle società di persone di cui sia amministratore,
socio o dipendente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, si
porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 27, primo comma, della Costituzione in quanto la
decadenza, non pronunciata sul presupposto di una situazione di
obiettiva pericolosità, si risolverebbe in una misura punitiva a
carico di persone anche diverse da quella che ha posto in essere il
comportamento che ha dato luogo all'applicazione della misura di
prevenzione, determinando così una sorta di responsabilità per
fatto altrui, non consentita dall'invocato parametro costituzionale;
b) con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto,
senza alcuna valida ragione, si verrebbero a sopprimere attività
lavorative già esistenti;
c) con l'art. 41, primo comma, della Costituzione
determinandosi un impedimento nei confronti dell'iniziativa economica
privata, non giustificato né dal secondo comma dello stesso art. 41
della Costituzione, né dalla necessità di tutelare beni oggetto di
altre norme costituzionali;
d) con l'art. 3 della Costituzione, creando per le società di
persone un'ingiustificata e deteriore disciplina rispetto a quella
prevista per le società di capitali, nei confronti delle quali, ai
fini della decadenza della licenza, si richiede non solo che il
soggetto (non amministratore) sottoposto alla misura di prevenzione
sia socio o dipendente, ma che determini, altresì, "scelte e
indirizzi" nella gestione della società);
che l'art. 10-quater, terzo comma, della legge n. 575 del 1965
è censurato nella parte in cui - attraverso i rinvii all'art. 3 ter,
secondo comma, della stessa legge e quindi all'art. 4, commi sesto e
settimo della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - esclude l'effetto
sospensivo delle sole impugnazioni dei provvedimenti di decadenza
pronunciati a carico di soggetti diversi da quello sottoposto alla
misura di prevenzione;
che tale statuizione determinerebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento (art. 3 Cost.), in quanto, mentre la decadenza nei
confronti del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione consegue
alla definitività del relativo provvedimento, la decadenza nei
confronti del terzi (considerati dal precedente art. 10- ter) può
essere disposta ed opera anche prima che il provvedimento di
irrogazione della misura di prevenzione divenga definitivo, senza
peraltro che tale immediata esecutività trovi giustificazione in
esigenze di ordine cautelare: in entrambi i casi infatti nel corso
del procedimento, il Tribunale avrebbe il potere di sospendere la
licenza ove sussistano "motivi di particolare gravità" (artt. 10,
secondo comma e 10-ter, primo comma, ultima parte);
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo
preliminarmente l'irrilevanza delle questioni sollevate, in quanto,
nella stessa ordinanza di rimessione, si afferma che il giudice a quo
ritiene di dover annullare il decreto impugnato nel capo relativo
all'applicazione della misura di prevenzione;
che, ad avviso dell'interveniente, l'eventuale annullamento del
provvedimento con cui si dispone la misura di prevenzione
determinerebbe l'automatico venir meno anche del provvedimento di
decadenza della licenza che, nel primo, trova il suo indispensabile
presupposto logico-giuridico, non residuando, in capo al giudice a
quo, investito dell'impugnazione di entrambi i provvedimenti, alcun
autonomo potere di decisione in ordine al secondo;
che, in via subordinata, l'Avvocatura Generale dello Stato ha
chiesto che le questioni venissero dichiarate infondate;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza non può essere accolta, in quanto, proprio in relazione
allo specifico aspetto individuato dall'Avvocatura di Stato,
l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;
che è ininfluente sulla definizione del giudizio a quo l'art.
1, secondo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (emanata nelle
more del presente giudizio), nella parte in cui espressamente prevede
che, dall'entrata in vigore della legge medesima, "cessano di avere
efficacia i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed
autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di
sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della
diffida";
che, difatti, non solo dal tenore letterale della disposizione,
concernente i soli provvedimenti di revoca e non anche di decadenza,
ma anche dal contesto del sistema nel quale la norma si inserisce,
nonché dall'esame dei lavori parlamentari, si evince che la stessa
riguarda i soli provvedimenti di revoca emessi a seguito di un atto
di diffida e non già in qualsiasi modo conseguenti all'applicazione
di una misura di prevenzione;
che, per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 27,
primo comma, della Costituzione, deve anzitutto rilevarsi che la
decadenza di cui all'art. 10-ter, diversamente da quella prevista dal
precedente art. 10, è applicata da un organo giurisdizionale, "sulla
base di indizi gravi, precisi e concordanti", e con procedimento
camerale che garantisce il contraddittorio (art. 10-quater);
che, in tale quadro, la norma appare costituzionalmente
legittima, in quanto è di tutta evidenza che essa tende a colpire
non solo il prevenuto ma anche quei soggetti la lesione dei cui
interessi economici è giustificata dal fatto che, per aver essi
acconsentito a svolgere attività economiche in comune con la persona
che, a causa dell'appartenenza ad associazioni criminali è
sottoposta a misure di prevenzione, è presumibile che siano a
conoscenza di tali circostanze, dato il contesto sociale in cui
agiscono;
che la decadenza concernente le società di persone non colpisce
dunque, in alcun senso, terzi estranei e quindi non coinvolti, ma
collegandosi anch'essa ad una situazione di pericolosità si
inserisce coerentemente nel sistema di prevenzione, del quale
costituisce un ulteriore strumento, attuabile nel rispetto del
principio del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 10-quater
legge n. 575 del 1965);
che sotto tale profilo la questione appare dunque manifestamente
infondata;
che ad identiche conclusioni - sempre in relazione
all'impugnazione del medesimo art. 10- ter - deve pervenirsi anche
per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione non potendosi ritenere che il diverso trattamento delle
società di persone rispetto alle società di capitali sia
irragionevole, essendo, invece, anche in questo caso, del tutto
evidente, come esso trovi piena giustificazione nel diverso modo di
formazione della volontà societaria e di partecipazione alla sua
gestione, e, più in particolare, nella libera trasferibilità delle
quote delle società di capitali, da cui discende la normale
irrilevanza dei rapporti personali tra soci;
che manifestamente infondata è anche la questione attinente al
lamentato contrasto con l'art. 35, primo comma della Costituzione, in
quanto come questa Corte ha già affermato (sentenze nn. 15 del 1983,
98 del 1973, 22 del 1967) l'invocato parametro non ha funzione
immediatamente precettiva, ma soltanto introduttiva alle disposizioni
del titolo III, e, comunque, il soggetto tutelato è il lavoratore
subordinato e non già l'imprenditore, la cui libertà di iniziativa
e di azione trova garanzia, su altro piano e con ben diverso regime,
nell'art. 41 Cost. (sentenza n. 141 del 1967);
che, per quanto attiene all'ingiustificato ostacolo che la
decadenza delle licenze frapporrebbe al libero svolgimento
dell'iniziativa economica, l'ordinanza di rimessione, nel formulare
tale censura, non tiene conto del motivo ispiratore della norma
denunciata, la quale, volendo impedire agli appartenenti alla
criminalità organizzata di gestire, seppure indirettamente,
attività economiche, tende a sminuire il loro ruolo eversivo nella
società e ciò proprio a tutela dei diritti fondamentali indicati
nel secondo comma dell'art. 41 della Costituzione (pur citato nella
stessa ordinanza di rinvio) e in conformità al criterio
dell'utilità sociale, cui non corrisponde certo lo svolgimento di
iniziative economiche presuntivamente collegate ad attività
criminali;
che, pertanto, anche sotto tale profilo, la questione appare
manifestamente infondata;
che identica statuizione va adottata in relazione
all'impugnazione dell'art. 10-quater della legge n. 575 del 1965,
nella parte in cui prevede l'immediata esecutività del provvedimento
di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi rispetto al
prevenuto, là dove, per questultimo, l'operatività della decadenza
presuppone, invece, la definitività del provvedimento applicativo
della misura di prevenzione;
che, in riferimento alla lamentata diversità di trattamento non
può non osservarsi che, mentre la decadenza pronunciata nei
confronti dei terzi opera a prescindere dalla definitività della
misura di prevenzione, in quanto scaturisce da un procedimento
giudiziale in cui è assicurato il diritto di difesa, la decadenza
pronunciata dalla pubblica amministrazione nei confronti del
prevenuto, al contrario, in quanto prevista ope legis, non potrebbe
non presupporre la definitività della misura di prevenzione;
che, pertanto, nei termini su esposti, e in relazione al regime
di applicazione del provvedimento di decadenza, le situazioni poste a
raffronto sono tutt'altro che omogenee, il che, peraltro, giustifica
la diversità di effetti di un'eventuale impugnazione della misura di
prevenzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater, terzo comma, della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), aggiunti
dall'art. 20 legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia
di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31
maggio 1965, n. 575), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27,
primo comma, 35, primo comma, 41, primo comma, della Costituzione,
dalla Corte di Cassazione con ordinanza in data 28 settembre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte