Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10-terlegge 575/1965
  • art. 10-quaterlegge 575/1965
  • art. 20legge 646/1982
  • art. 20legge 464/1982

citata

  • art. 27legge 575/1965
  • art. 35legge 575/1965
  • art. 41legge 575/1965
  • art. 3-terlegge 1423/1956
  • art. 4legge 1423/1956
  • art. 1legge 327/1988
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter e

10-quater, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dalla

Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Scarfo'

Vincenzo Antonio ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 28

settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo

comma, 35 primo comma e 41, primo comma, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater, terzo comma, inseriti

nella legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)

dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 464 (Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed

integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,

n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575);

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella

parte in cui, prevedendo la decadenza delle licenze, concessioni ed

iscrizioni per quelle società di persone di cui sia amministratore,

socio o dipendente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, si

porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 27, primo comma, della Costituzione in quanto la

decadenza, non pronunciata sul presupposto di una situazione di

obiettiva pericolosità, si risolverebbe in una misura punitiva a

carico di persone anche diverse da quella che ha posto in essere il

comportamento che ha dato luogo all'applicazione della misura di

prevenzione, determinando così una sorta di responsabilità per

fatto altrui, non consentita dall'invocato parametro costituzionale;

b) con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto,

senza alcuna valida ragione, si verrebbero a sopprimere attività

lavorative già esistenti;

c) con l'art. 41, primo comma, della Costituzione

determinandosi un impedimento nei confronti dell'iniziativa economica

privata, non giustificato né dal secondo comma dello stesso art. 41

della Costituzione, né dalla necessità di tutelare beni oggetto di

altre norme costituzionali;

d) con l'art. 3 della Costituzione, creando per le società di

persone un'ingiustificata e deteriore disciplina rispetto a quella

prevista per le società di capitali, nei confronti delle quali, ai

fini della decadenza della licenza, si richiede non solo che il

soggetto (non amministratore) sottoposto alla misura di prevenzione

sia socio o dipendente, ma che determini, altresì, "scelte e

indirizzi" nella gestione della società);

che l'art. 10-quater, terzo comma, della legge n. 575 del 1965

è censurato nella parte in cui - attraverso i rinvii all'art. 3 ter,

secondo comma, della stessa legge e quindi all'art. 4, commi sesto e

settimo della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - esclude l'effetto

sospensivo delle sole impugnazioni dei provvedimenti di decadenza

pronunciati a carico di soggetti diversi da quello sottoposto alla

misura di prevenzione;

che tale statuizione determinerebbe un'ingiustificata disparità

di trattamento (art. 3 Cost.), in quanto, mentre la decadenza nei

confronti del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione consegue

alla definitività del relativo provvedimento, la decadenza nei

confronti del terzi (considerati dal precedente art. 10- ter) può

essere disposta ed opera anche prima che il provvedimento di

irrogazione della misura di prevenzione divenga definitivo, senza

peraltro che tale immediata esecutività trovi giustificazione in

esigenze di ordine cautelare: in entrambi i casi infatti nel corso

del procedimento, il Tribunale avrebbe il potere di sospendere la

licenza ove sussistano "motivi di particolare gravità" (artt. 10,

secondo comma e 10-ter, primo comma, ultima parte);

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo

preliminarmente l'irrilevanza delle questioni sollevate, in quanto,

nella stessa ordinanza di rimessione, si afferma che il giudice a quo

ritiene di dover annullare il decreto impugnato nel capo relativo

all'applicazione della misura di prevenzione;

che, ad avviso dell'interveniente, l'eventuale annullamento del

provvedimento con cui si dispone la misura di prevenzione

determinerebbe l'automatico venir meno anche del provvedimento di

decadenza della licenza che, nel primo, trova il suo indispensabile

presupposto logico-giuridico, non residuando, in capo al giudice a

quo, investito dell'impugnazione di entrambi i provvedimenti, alcun

autonomo potere di decisione in ordine al secondo;

che, in via subordinata, l'Avvocatura Generale dello Stato ha

chiesto che le questioni venissero dichiarate infondate;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di

rilevanza non può essere accolta, in quanto, proprio in relazione

allo specifico aspetto individuato dall'Avvocatura di Stato,

l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;

che è ininfluente sulla definizione del giudizio a quo l'art.

1, secondo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327 (emanata nelle

more del presente giudizio), nella parte in cui espressamente prevede

che, dall'entrata in vigore della legge medesima, "cessano di avere

efficacia i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed

autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di

sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della

diffida";

che, difatti, non solo dal tenore letterale della disposizione,

concernente i soli provvedimenti di revoca e non anche di decadenza,

ma anche dal contesto del sistema nel quale la norma si inserisce,

nonché dall'esame dei lavori parlamentari, si evince che la stessa

riguarda i soli provvedimenti di revoca emessi a seguito di un atto

di diffida e non già in qualsiasi modo conseguenti all'applicazione

di una misura di prevenzione;

che, per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 27,

primo comma, della Costituzione, deve anzitutto rilevarsi che la

decadenza di cui all'art. 10-ter, diversamente da quella prevista dal

precedente art. 10, è applicata da un organo giurisdizionale, "sulla

base di indizi gravi, precisi e concordanti", e con procedimento

camerale che garantisce il contraddittorio (art. 10-quater);

che, in tale quadro, la norma appare costituzionalmente

legittima, in quanto è di tutta evidenza che essa tende a colpire

non solo il prevenuto ma anche quei soggetti la lesione dei cui

interessi economici è giustificata dal fatto che, per aver essi

acconsentito a svolgere attività economiche in comune con la persona

che, a causa dell'appartenenza ad associazioni criminali è

sottoposta a misure di prevenzione, è presumibile che siano a

conoscenza di tali circostanze, dato il contesto sociale in cui

agiscono;

che la decadenza concernente le società di persone non colpisce

dunque, in alcun senso, terzi estranei e quindi non coinvolti, ma

collegandosi anch'essa ad una situazione di pericolosità si

inserisce coerentemente nel sistema di prevenzione, del quale

costituisce un ulteriore strumento, attuabile nel rispetto del

principio del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 10-quater

legge n. 575 del 1965);

che sotto tale profilo la questione appare dunque manifestamente

infondata;

che ad identiche conclusioni - sempre in relazione

all'impugnazione del medesimo art. 10- ter - deve pervenirsi anche

per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione non potendosi ritenere che il diverso trattamento delle

società di persone rispetto alle società di capitali sia

irragionevole, essendo, invece, anche in questo caso, del tutto

evidente, come esso trovi piena giustificazione nel diverso modo di

formazione della volontà societaria e di partecipazione alla sua

gestione, e, più in particolare, nella libera trasferibilità delle

quote delle società di capitali, da cui discende la normale

irrilevanza dei rapporti personali tra soci;

che manifestamente infondata è anche la questione attinente al

lamentato contrasto con l'art. 35, primo comma della Costituzione, in

quanto come questa Corte ha già affermato (sentenze nn. 15 del 1983,

98 del 1973, 22 del 1967) l'invocato parametro non ha funzione

immediatamente precettiva, ma soltanto introduttiva alle disposizioni

del titolo III, e, comunque, il soggetto tutelato è il lavoratore

subordinato e non già l'imprenditore, la cui libertà di iniziativa

e di azione trova garanzia, su altro piano e con ben diverso regime,

nell'art. 41 Cost. (sentenza n. 141 del 1967);

che, per quanto attiene all'ingiustificato ostacolo che la

decadenza delle licenze frapporrebbe al libero svolgimento

dell'iniziativa economica, l'ordinanza di rimessione, nel formulare

tale censura, non tiene conto del motivo ispiratore della norma

denunciata, la quale, volendo impedire agli appartenenti alla

criminalità organizzata di gestire, seppure indirettamente,

attività economiche, tende a sminuire il loro ruolo eversivo nella

società e ciò proprio a tutela dei diritti fondamentali indicati

nel secondo comma dell'art. 41 della Costituzione (pur citato nella

stessa ordinanza di rinvio) e in conformità al criterio

dell'utilità sociale, cui non corrisponde certo lo svolgimento di

iniziative economiche presuntivamente collegate ad attività

criminali;

che, pertanto, anche sotto tale profilo, la questione appare

manifestamente infondata;

che identica statuizione va adottata in relazione

all'impugnazione dell'art. 10-quater della legge n. 575 del 1965,

nella parte in cui prevede l'immediata esecutività del provvedimento

di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi rispetto al

prevenuto, là dove, per questultimo, l'operatività della decadenza

presuppone, invece, la definitività del provvedimento applicativo

della misura di prevenzione;

che, in riferimento alla lamentata diversità di trattamento non

può non osservarsi che, mentre la decadenza pronunciata nei

confronti dei terzi opera a prescindere dalla definitività della

misura di prevenzione, in quanto scaturisce da un procedimento

giudiziale in cui è assicurato il diritto di difesa, la decadenza

pronunciata dalla pubblica amministrazione nei confronti del

prevenuto, al contrario, in quanto prevista ope legis, non potrebbe

non presupporre la definitività della misura di prevenzione;

che, pertanto, nei termini su esposti, e in relazione al regime

di applicazione del provvedimento di decadenza, le situazioni poste a

raffronto sono tutt'altro che omogenee, il che, peraltro, giustifica

la diversità di effetti di un'eventuale impugnazione della misura di

prevenzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater, terzo comma, della

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), aggiunti

dall'art. 20 legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia

di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione

alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31

maggio 1965, n. 575), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27,

primo comma, 35, primo comma, 41, primo comma, della Costituzione,

dalla Corte di Cassazione con ordinanza in data 28 settembre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte