Ordinanza n. 105/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 282Codice di procedura civile
- art. 573Codice di procedura penale
- art. 574Codice di procedura penale
- art. 27Costituzione
- art. 33legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
30 settembre 1998 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale
a carico di Vallone Paolo, iscritta al n. 858 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro - dopo aver pronunciato,
nel corso d'un giudizio di primo grado, la condanna dell'imputato
alla pena inflitta ed al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite - ha sollevato, con ordinanza del 30 settembre
1998, emessa a scioglimento della formulata riserva di provvedere
sull'istanza delle parti civili per la concessione della provvisoria
esecuzione del capo di sentenza concernente gli interessi civili,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, primo comma,
del codice di procedura penale, "limitatamente all'inciso "quando
ricorrono giustificati motivi ";
che, secondo il rimettente, la norma denunciata, subordinando
alla ricorrenza di "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione
del capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento dei
danni od alle restituzioni pronunciata in primo grado dal giudice
penale, contrasta:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole
disparità di trattamento rispetto al danneggiato che, avendo
esercitato l'azione risarcitoria o restitutoria nel processo civile,
fruisce del regime di incondizionata provvisoria esecutività delle
sentenze civili di primo grado previsto dall'art. 282 del codice di
procedura civile, come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre
1990, n. 353;
b) con l'art. 24 della Costituzione, per la conseguente
limitazione della tutela degli interessi civili nel processo penale,
rispetto a quella ottenibile nel processo civile;
che, per il giudice a quo la sottolineata diversità di
disciplina non potrebbe trovare giustificazione - contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del
1996 - in una minore frequenza delle impugnazioni riguardanti i soli
interessi civili nel processo penale, perché tale ipotesi
(specificamente prevista dagli artt. 573 e 574, primo comma, cod.
proc. pen.) comunque non potrebbe essere sottratta alla comparazione
con i casi simili in un sindacato di costituzionalità condotto alla
stregua dell'art. 3 Cost., e neppure nell'asserita estraneità al
processo penale dell'esigenza di scoraggiare impugnazioni meramente
dilatorie dei capi di sentenza concernenti gli interessi civili,
perché - al contrario - la finalità deflattiva di tali impugnazioni
ricorrerebbe e si prospetterebbe anche in questa evenienza;
che, quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale
osserva che, non essendo stati nella specie prospettati dalle parti
interessate né comunque risultando altrimenti i "giustificati
motivi" richiesti dalla norma denunciata, l'accoglimento delle
prospettate censure di costituzionalità impedirebbe il rigetto
dell'istanza di provvisoria esecuzione proposta dalle parti civili;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della questione, già dichiarata infondata con la sentenza della
Corte n. 94 del 1996.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 94 del 1996, ha
già dichiarato infondata identica questione, in primo luogo
evidenziando (alla stregua della propria giurisprudenza) la
discrezionalità riservata al legislatore nel modulare le condizioni
di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei
diversi tipi di giudizi, con il solo limite della non irrazionale
predisposizione degli strumenti di tutela, senza che l'art. 282 cod.
proc. civ. possa assumere il valore di "precetto inderogabile"
rispetto al quale debbano necessariamente modellarsi le altre
previsioni normative concernenti il regime di esecutività delle
pronunce; in secondo luogo, escludendo che la denunciata norma violi
l'art. 3 Cost., per le fondamentali ragioni che: a) una volta
compiuta dall'interessato - in piena autonomia e previa valutazione
comparativa dei vantaggi e degli svantaggi connessi, come consentito
dal codice di procedura penale - la scelta di ottenere tutela
risarcitoria o restitutoria nel processo penale, invece che nel
processo civile, non è dato sfuggire agli effetti che da tale
opzione conseguono, per via della struttura e della funzione del
giudizio penale, alle quali l'azione civile deve necessariamente
adattarsi, in ragione delle esigenze di pubblico interesse sottese
all'accertamento del fatto reato, dal quale scaturiscono insieme le
conseguenze di carattere penale e civile, ferma la presunzione di non
colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 27, secondo comma,
Cost., sino al passaggio in giudicato della condanna penale; b) la
finalità di scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie,
perseguibile attribuendo la provvisoria esecutività a tutte le
sentenze di primo grado, appare bensì coerente con il nuovo modello
strutturale del giudizio civile, ma risulta estranea alla dinamica
del gravame nel processo penale, data l'improbabilità, nella realtà
effettuale, di un pur possibile appello dell'imputato con riguardo al
solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno;
che il rimettente non prospetta nuovi profili della già
esaminata questione, ma si limita a criticare alcune argomentazioni
marginalmente svolte nella citata sentenza, delle quali non ha colto
il senso, che è quello di sottolineare come - nel quadro della
necessaria conformazione dell'azione civile esercitata nel processo
penale alla struttura e funzione di quest'ultimo - l'esigenza di
scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo
dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie, si manifesta con
diversa evidenza e peso nel processo civile rispetto al processo
penale, dove l'imputato ha la possibilità di perseguire il suo
eventuale intento dilatorio con l'appello dell'intera sentenza di
condanna penale; per cui non irragionevole è da ritenersi la scelta
del legislatore di differenziare il regime dell'esecutività delle
sentenze di primo grado di condanna al risarcimento dei danni od alle
restituzioni, a seconda della loro pronuncia nel processo penale od
in quello civile;
che non sussistono dunque ragioni per mutare l'avviso
espresso con la citata sentenza n. 94 del 1996 e, pertanto, la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 540, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte