Ordinanza n. 106/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal
Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima
serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 11
novembre 1985, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo
comma, Cost., non consente di sommare, ai fini della verifica di
sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operatività
della tutela così detta reale del posto di lavoro, rispetto ai
licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unità produttive
della medesima impresa, ubicate in comuni diversi;
che la questione di legittimità costituzionale dei limiti
dimensionali posti dalla legge, in relazione alla struttura
imprenditoriale, per l'operatività della tutela del lavoratore
rispetto ai licenziamenti illegittimi è stata da questa Corte
ritenuta ripetutamente infondata (sentt. nn. 81 del 1969, 55 del
1974, 189 del 1975 e 152 del 1975);
che ancora, da ultimo, ne è stata ritenuta l'infondatezza
relativamente all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ed in
riferimento ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2
del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono nuovi
argomenti a quelli già esaminati e disattesi con quest'ultima e con
le precedenti decisioni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli
artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte