Ordinanza n. 106/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto
legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal pretore
di Brescia nel procedimento penale a carico di Bertoli Giovanni,
iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio
penale, a séguito dell'annullamento, da parte della Corte di
cassazione, della sentenza resa ex art.444 cod. proc. pen. dallo
stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con
ordinanza del 21 ottobre 1998, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi
1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 del codice
penale, ed agli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale;
che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo
al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa
accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo
delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perché
il giudice del patteggiamento è tenuto a fissare, entro il minimo ed
il massimo di legge, la durata della sospensione della patente di
guida, senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre
(diversamente dall'autorità amministrativa) di alcun parametro di
giudizio; b) con l'art. 24 Cost., perché l'imputato non può né
interloquire in giudizio, né impugnare per motivi di merito la
decisione sulla durata della sospensione della patente di guida;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della sollevata questione, già decisa in tal senso con ordinanza
n. 25 del 1999 dalla Corte costituzionale.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso
rimettente sulla base di uguali considerazioni, è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 264 del 1999, pronunciata
in data successiva alla proposizione dell'odierno incidente di
costituzionalità;
che in tale sede questa Corte ha rilevato che il giudice a
quo nel prospettare la questione di legittimità costituzionale,
muove dal presupposto che la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida, per una durata determinata dal
giudice entro il minimo ed il massimo di legge, sia accessoria
all'accertamento del reato (secondo la formulazione della rubrica
dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad una dichiarazione di
responsabilità incompatibile con la pronuncia di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen;
che la Corte, nella citata ordinanza, ha rammentato di aver
già rilevato l'erroneità di tale assunto, poiché la sanzione
amministrativa di cui al denunciato art. 222 non presuppone,
logicamente o normativamente, la declaratoria di responsabilità
penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando
invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico:
accertamento di certo compatibile con la pronuncia di cui
all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del 1999);
che in particolare va ribadito che, contrariamente a quanto
opinato dal giudice a quo il diritto vivente - interpretandosi
l'espressione "accertamento del reato", contenuta nella rubrica
dell'articolo stesso, nel senso di accertamento, nell'a'mbito e nei
limiti del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del
fatto lesivo dell'interesse pubblico, al quale consegue
l'applicazione di una pena - impone al giudice di merito, per la
determinazione della durata della sospensione della patente di guida
e per la relativa motivazione, di attenersi ai parametri di cui al
succitato art. 218;
che - come già osservato nell'ordinanza n. 264 del 1999 - la
libertà nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 cod proc.
pen. e la discrezionalità nella valutazione prognostica degli
effetti conseguenti a tale scelta, escludono che la mancata
impugnabilità per vizi di merito della determinazione giudiziale
della durata della sospensione della patente di guida costituisca
lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione;
che, pertanto, la questione proposta è manifestamente
infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli
artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del
codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata -
in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione - dal
pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte