Ordinanza n. 107/1979
Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 702Codice di procedura civile
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 37Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 9r.d.l. 636/1939
- art. 12r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11
legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modif.
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (limite di età
pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Pestagalli Giuliana e S.p.a. Mondadori
Editore, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;
2) ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Gandolfo Piera e RAI, iscritta al n.
503 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978;
3) ordinanza emessa il 3 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bertazzoni Piera e Montedison S.p.a.,
iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978;
4) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Tragella Maria e Soc. Italiana
Telecomunicazioni Siemens, iscritta al n. 168 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del
14 giugno 1978;
5) ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Mantovani Cesarina e S.p.a. Breda
Siderurgica, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2
agosto 1978;
6) ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal pretore di Voltri nel
procedimento civile vertente tra Muratori Tina e Cooperativa Liguria,
iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 16 agosto 1978;
7) ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Storchi Licinia e S.p.a. La
Rinascente, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.
Visto l'atto di costituzione della Soc. Italiana Telecomunicazioni
Siemens nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che vengono all'esame della Corte sette incidenti di
costituzionalità.
Con ricorso, depositato il 6 settembre 1976, Pestagalli Giuliana
chiese al pretore di Milano dichiararsi la illegittimità del
licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro S.p.a. Mondadori
Editore per raggiunto limite di età pensionabile, e disporsi la sua
reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300 del 1970, nel posto di
lavoro, denunziando la incostituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966
in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come
modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952, nella parte in cui assicura
alle lavoratrici la stabilità del posto di lavoro sino al 55 anno, in
riferimento agli articoli 3, 10, comma primo, 36, comma primo, e 37,
comma primo, della Costituzione. Si costituì la resistente chiedendo
respingersi la domanda e rimettendosi alla giustizia del pretore in
punto alla prospettata questione di costituzionalità.
Con ordinanza 17 dicembre 1976, resa a seguito della udienza di
trattazione del merito, regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1977 (n. 155
r.o. 1977), l'adito giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità della impugnata norma di diritto in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37,
comma primo, 38, comma secondo, soffermandosi, nella motivazione, in
particolar modo su ciò che 1) la "essenziale funzione familiare" della
donna non può essere assicurata a discapito del diritto al lavoro (il
che avverrebbe con l'anticipata età pensionale), 2) né le esigenze
occupazionali possono essere soddisfatte a discarico delle donne, 3)
per contro la presenza, sul mercato del lavoro, di una categoria di
lavoratori, che non sono adeguatamente soddisfatti nella capacità
lavorativa, alimenta il riprovevole fenomeno della sottoccupazione e
addossa alla collettività - tramite il pensionamento anticipato - il
costo del lavoro. Il contrasto, infine, delle norme riportate con
l'art. 38, comma primo, deriva, sempre a giudizio del pretore, dalla
quantificazione del trattamento di quiescenza in relazione alla minore
anzianità lavorativa raggiunta dalla donna.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'atto 28
maggio 1977, in cui, a sostegno della conclusione d'infondatezza della
questione di costituzionalità, richiama sentenze di questa Corte
ponendo in evidenza che gli asili nido non possono ovviare alla minore
resistenza fisica delle lavoratrici non più giovani e che, se le donne
godessero di stabilità sino al 60 anno, si attuerebbe una ingiusta
disparità di trattamento a carico degli uomini, provocata dal
contemporaneo godimento, da parte delle donne tra i 55 e i 60 anni, del
posto di lavoro e della pensione.
Conclusioni ribadite all'udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel
corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
2. - Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., depositato il 12 maggio
1977, in base al quale il designato pretore di Milano fissò l'udienza
del 3 giugno 1977 per l'assunzione, ai sensi dell'art. 702 c.p.c., di
sommarie informazioni, e l'udienza del 13 luglio 1977 per la
trattazione del merito, Gandolfo Piera chiese dichiararsi illegittima
la clausola dell'accordo aziendale, in virtù della quale la datrice di
lavoro RAI Televisione Italiana l'aveva licenziata per raggiungimento
dell'età pensionabile, denunciando la illegittimità costituzionale
delle norme che la giustificavano.
A seguito della udienza di assunzione di sommarie informazioni,
alla quale comparve anche la resistente depositando memoria in cui
chiedeva il rigetto della domanda, il pretore, con ordinanza 25 giugno
1977, depositata in cancelleria il successivo 29, ritualmente
comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
4 gennaio 1978 (n. 503 r.o. 1977), l'adito pretore ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11
legge 604/ 1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939 per violazione
degli artt. 3, comma primo, e 37, comma secondo, Cost., e ciò perché
la declaratoria d'illegittimità di queste norme, a giustificazione
della quale il giudice a quo non adduce argomenti diversi da quelli che
non trovano collocazione in precedenti ordinanze di remissione della
stessa pretura, travolgerebbe la clausola di accordo aziendale.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 gennaio
1978, in cui, richiamati altri atti d'intervento, si solleita la
restituzione degli atti al giudice a quo onde venga verificata la
incidenza; sull'incidente, della sopravvenuta legge 903/1977.
Conclusioni ribadite alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 nel corso
della quale il Giudice Andrioli ha svolto relazione.
3. - Bertazzoni Piera, con ricorso depositato in cancelleria l'11
maggio 1977, in calce al quale venne fissata la udienza del 29 giugno
1977 per la trattazione del merito, evocò avanti il pretore di Milano
la datrice di lavoro S.p.a. Montedison, chiedendo annullarsi il
licenziamento di cui era stata fatta segno per raggiunto limite di età
pensionabile, e disporsi, a sensi dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n.
300, la sua reintegrazione nel posto di lavoro e le coerenti misure di
tutela; a base della domanda principale prospettava la questione di
costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12
(rectius 9) r.d.l. 636/1939, così modificato dall'art. 2 legge
218/1952, e in riferimento agli artt. 3, 10, comma primo, 36, comma
primo, e 37, comma primo, della Costituzione.
Costituitasi in cancelleria la Montedison con memoria 18 giugno
1977, in cui chiese il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore,
a scioglimento della riserva formulata a conclusione della trattazione
del merito, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 nella parte in cui, in
relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, modificato dall'art.
2 legge 218/1952, assicura la stabilità del rapporto di lavoro alla
donna lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in riferimento agli
artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38,
comma secondo, Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della
prospettata questione. Il tutto con ordinanza 3 ottobre 1977
regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 19 maggio 1978 (n. 140 r.o. 1978).
Per giustificare la non manifesta infondatezza della questione in
riferimento agli artt. 3 e 37, ha, in aggiunta agli argomenti di cui si
erano giovati i pretori di Genova e di Bologna e la stessa pretura di
Milano, rilevato il giudice a quo che la tutela della funzione
familiare, ove la donna lavoratrice abbia superato il
cinquantacinquesimo anno di età, soffre un ridimensionamento, che non
ne vale a giustificare la riduzione della vita lavorativa, e che,
comunque, tale tutela incide sulle condizioni di lavoro, non già sulla
espansione nel tempo di questo.
Il giudice a quo ha ravvisato altri parametri di costituzionalità
negli artt. 4, commi primo e secondo, e 38, comma primo, richiamando
argomenti svolti in precedenti provvedimenti di rimessione.
Emerge dalla attivazione che, con altra ordinanza 3 ottobre 1977,
il pretore, in accoglimento di istanza, presentata dalla ricorrente nel
corso del giudizio, ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato alla
Montedison di mantenere in servizio la Bertazzoni anche dopo il 30
settembre 1977 e comunque per tutto il tempo necessario per far valere
il suo diritto in via ordinaria.
4. - Tragella Maria, che aveva compiuto il 55 anno di età il 4
agosto 1977, propose sotto la data del 14 novembre 1977 ricorso al
pretore di Milano chiedendo annullarsi il licenziamento intimatole
dalla datrice di lavoro Sit Siemens e disporsi la sua riassunzione nel
posto di lavoro anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. denunciando la
incostituzionalità dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione
all'art. 9 r.d.l. 636 del 1939, così come modificato dall'art. 2 legge
218 del 1952, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, comma primo, 37 e 38
della Costituzione.
Raccolte sommarie informazioni all'udienza del 15 novembre 1977,
fissata ai sensi dell'art. 702 c.p.c., alla quale comparve anche la
resistente, il pretore, richiamando argomenti che han trovato
collocazione in precedenti ordinanze della stessa pretura, ha reputato
non manifestamente infondata la denunciata questione con ordinanza 16
novembre 1977 (regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 14 giugno 1978; n. 168 r.o. 1978), con
la quale ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato d'urgenza alla Sit
Siemens di conservare la Tragella nel posto di lavoro erogandole la
correspettiva retribuzione fino alla definizione del giudizio di
merito.
Avanti la Corte si è costituita la sola Sit Siemens con atto 20
marzo 1978, deducendo che 1) rileva non già il dibattito
sociologico-statistico, operato dai pretori, sulla maggiore usura della
lavoratrice, sibbene la valutazione tecnica condotta non
irrazionalmente dal legislatore nel quadro dei suoi poteri
discrezionali, 2) la tutela della funzione familiare soccorrerebbe
anche intorno al 55 anno della donna, alla quale spetta la cura dei
nipoti, 3) l'art. 11 non discrimina, in tema di età pensionabile,
sulla base del sesso, ma si adegua alle esigenze occupazionali
generali, 4) se poi si volesse livellare la sponda pensionabile dei
lavoratori dei due sessi, le esigenze occupazionali condurrebbero a
fissare per le donne il livello ai 55 anni, 5) non di una questione di
costituzionalità si tratterebbe, sibbene di un problema di politica
legislativa, risolto con la legge 903/1977, che, sempre ad avviso della
Sit Siemens, sarebbe vanificata dalla dichiarazione di fondatezza della
questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Milano.
Questi argomenti sono riprodotti ed illustrati nella memoria 4
giugno 1979, nella quale si insiste sulla irrilevanza della questione,
che viene giustificata con i due ultimi argomenti costà riassunti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
5. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 31 ottobre 1977
nella cancelleria della pretura di Milano, Mantovani Cesarina, premesso
che la datrice di lavoro S.p.a. Breda Siderurgica aveva posto fine al
rapporto di lavoro, instaurato sin dal 16 maggio 1960, in virtù di
clausola di contratto collettivo, che, richiamando l'art. 9 r.d.l.
636/1939, limitava la durata del rapporto al tempo del conseguimento
dell'età pensionabile, chiese dichiararsi la nullità dell'intimato
licenziamento, e disporsi, ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970, la
reintegrazione nel posto di lavoro con ogni altra conseguenza in detto
articolo prevista; in via subordinata chiese ordinarsi la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. La resistente si costituì con
memoria 28 dicembre 1977, in cui chiese dichiararsi inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata la questione di costituzionalità e
respingersi le domande attrici.
Alla udienza di trattazione del merito, tenutasi il 9 gennaio 1978,
ambo le parti precisarono le conclusioni e la ricorrente chiese di
essere reintegrata d'urgenza nel posto di lavoro per l'ipotesi che la
questione di costituzionalità fosse rimessa all'esame di questa Corte.
Con ordinanza 6 febbraio 1978, debitamente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 2 agosto 1978 (n. 253
r.o. 1978, il pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636 del 1939
modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento agli artt. 3,
commi primo e secondo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38,
comma secondo, Cost. e, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ha ordinato la
immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato
all'atto del licenziamento, disponendo la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita né la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
6. - Con ricorso, depositato nella cancelleria della pretura di
Milano il 21 luglio 1977, Storchi Licinia, premesso che la datrice di
lavoro La Rinascente con lettera 29 dicembre 1976, le aveva
preannunciato la risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del marzo
1977, in conformità della "consuetudine" aziendale che farebbe
coincidere la cessazione del rapporto con il raggiungimento dei
requisiti di età e di contribuzione necessari per fruire del
trattamento di quiescenza I.N.P.S., chiese dichiararsi la
illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e ordinarsene
la prosecuzione reintegrandola sino al compimento del 60° anno d'età.
Con memoria 7 dicembre 1977 la resistente si costituì chiedendo il
rigetto delle domande attrici.
A conclusione della trattazione del merito, nel corso della quale
le parti si scambiarono difese scritte sulla incidenza della
sopravvenuta legge 903 del 1977, l'adito pretore, con ordinanza 21
febbraio 1978, ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 settembre 1978 (n. 331 r.o. 1978), ha
giudicato non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art.2
legge 218/1952 in riferimento agli artt.3, 4, 37 e 38 della
Costituzione.
Il contenuto della ordinanza diverge dagli altri provvedimenti di
rimessione adottati dallo stesso ufficio giudiziario per ciò che il
pretore si è impegnato a sostenere l'inapplicabilità al caso della
legge 903/1977.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
7. i Muratori Tina, con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato nella
cancelleria della pretura di Voltri il 4 agosto 1977, premesso di
essere stata licenziata dalla datrice di lavoro Cooperativa Ligure per
raggiungimento dell'età pensionabile a far data dal 30 settembre 1977,
chiese annullarsi il licenziamento e disporsi il mantenimento e, in
ipotesi, la reintegrazione del posto di lavoro.
Essendo stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del 3
novembre 1977, la Muratori, con ricorso depositato l'8 agosto 1977,
chiese di essere reintegrata in via d'urgenza; a seguito di che,
l'adito pretore fissò l'udienza del 12 agosto 1977 per l'assunzione di
sommarie informazioni, svoltasi la quale anche con la partecipazione
della resistente, ordinò alla Cooperativa Ligure, con ordinanza 1
settembre 1977, di mantenere la Muratori nel posto di lavoro sino al 30
aprile 1978 e, comunque, sino alla definizione della controversia.
Tenutasi poi, sotto la data fissata, la udienza di discussione, il
pretore, con ordinanza 2 dicembre 1977, debitamente comunicata e
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 16 agosto
1978 (n. 265 r.o. 1978), ha giudicato non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 604/1966,
nella parte in cui, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l.
636/1939, modificato dall'art. 2 legge 218/1952, dispone la stabilità
dell'impiego per la lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in
riferimento agli artt.3, 4, commi primo e secondo, 10, comma primo, 36,
comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.
Il contenuto dell'ordinanza differisce dalla motivazione degli
altri provvedimenti di rimessione passati in rassegna per l'ampliatio
dei parametri di costituzionalità, di cui non si fornisce
giustificazione; a proposito dei parametri comuni si rileva che l'art.
37 richiede sì una serie d'interventi del legislatore atti a rendere
possibile l'esercizio della funzione familiare alla donna che lavora ma
non può convalidare una legislazione meno favorevole per la
lavoratrice, o, quanto meno, limitatrice delle sue possibilità di
lavoro, qual è il complesso di norme impugnate.
Avanti la Corte nessuno si è costituito, né ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che dei sette procedimenti necessita disporre la
riunione perché, seppure con varietà di norme impugnate e di
parametri costituzionali, si sottopone all'esame della Corte la
legittimità della normativa, che consente il licenziamento ad nutum di
lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra cui la
età di 55 anni.
Posto che la stabilità, che da tale normativa deriva, è dall'art.
11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del datore di
lavoro, di più di trentacinque dipendenti, siffatto accertamento si
presenta come pregiudiziale in ogni controversia, in cui si disputi
sulla sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'età, del diritto al
pensionamento, e si risolve in presupposto di rilevanza della questione
di costituzionalità che coinvolga la normativa disciplinatrice di tale
diritto, quale, a sua volta, condizione impeditiva del recesso ad nutum
del datore di lavoro.
Né il pretore di Milano né il pretore di Voltri hanno avvertito
la esigenza, la quale si poneva, sia pure con la sommarietà propria di
tali procedimenti cautelari, anche nei casi, in cui la questione di
costituzionalità è stata sollevata in sede di applicazione dell'art.
700 c.p.c. A soddisfare tale esigenza non può provvedere questa Corte
ipotizzando che le dimensioni di talune delle imprese datrici di
lavoro, resistenti nelle controversie, inducano a reputare notorio il
livello di dipendenti, previsto dall'art. 11, dappoiché il notorio,
seppur sia in concreto tale, rende superflue le prove ritualmente
proposte, ma non si sostituisce al giudizio, che nel caso compete ai
giudici a quibus (artt. 115, comma secondo, c.p.c.; 23 legge 87/1953).
Ad evitare ulteriore restituzione di atti converrà che i pretori,
in piena libertà di apprezzamento, scrutinino se l'art. 35 legge
300/1970, che richiama l'art. 18 della stessa legge, non incida,
tramite l'art. 15 disp. prelim. c.c., sul livello di impiego di
dipendenti, previsto nel ripetuto art. 11.
Sempre nel rispetto della direttiva della economia dei giudizi, è
d'uopo che i pretori, in riferimento alla peculiare caratteristica di
talune controversie (ordinanza di reintegrazione in via d'urgenza
anteriore nel tempo al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore
della legge 903/1977) verifichino se la diretta applicazione dell'art.
4, comma secondo, di detta legge, renda superfluo - salva sempre la
verifica del requisito quantitativo di cui agli artt. 11 legge 604 del
1966 e, in ipotesi, 35 legge 300/1970 - il rilievo della questione di
costituzionalità e se, indipendentemente da tale peculiarità,
l'interpretazione del secondo comma, condotta alla stregua dell'art. 12
disp. prelim. c.c. e, quindi, con la considerazione di fondamentali
principi del processo civile, non consenta di pervenire ad identico
risultato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i sette procedimenti.
Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Voltri
che hanno sollevato le questioni di costituzionalità, prospettate
nelle ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte