Ordinanza n. 107/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 672Codice penale
- art. 17r.d. 404/1898
- art. 24r.d. 404/1898
usata come parametro
citata
- art. 636Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17 e
24 del R.D. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione
dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), promossi con cinque
ordinanze emesse il 9 dicembre 1982 e il 21 aprile 1983 dal Pretore di
Oristano nei procedimenti penali a carico di Dessi Fabio, Lasiu
Giuseppe, Bussu Giovanni, Demontis Giovanni e Buluggiu Gualtiero,
iscritte ai nn. 147, 148, 269, 618 e 619 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 336
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le cinque ordinanze in epigrafe, il Pretore di
Oristano ha impugnato "il disposto degli artt. 17 e 24 R.D. 1898 n.
404, 672 cod. pen. e 33 lett. a) legge 30 no - novembre 1981, n. 689 e
636 cod. pen., in relazione all'art. 3 della Costituzione":
argomentando che l'omessa custodia di bestiame (di ogni tipo) - quale
prevista dal citato art. 17 R.D. n. 404 e sanzionata, ai sensi del
successivo art. 24 dello stesso decreto, con le pene (arresto o
ammenda) di cui all'art. 434 ed ora all'art. 650 c.p. - sarebbe
incongruente, sia rispetto alla analoga condotta prevista dall'art. 672
c.p. (consistente nell'omessa custodia di animali pericolosi e che, non
ostante la sua maggiore gravità, è sanzionata solo
amministrativamente ex art. 33 l. 689/1981), sia rispetto alla condotta
contemplata dall'art. 636 c.p. (che - se pur obiettivamente identica a
quella sub art. 17 R.D. 404, "con l'unica differenza della necessità
del dolo, nel primo e della sufficienza della colpa nel secondo caso" -
è perseguibile solo a querela di parte ex lege n. 689/1981);
e che, nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 148 e 618/83, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la
fondatezza della questione; e, preliminarmente (nel secondo giudizio),
la sua ammissibilità.
Considerato che i giudizi relativi a tutte le ordinanze indicate,
riguardando identica questione, si prestano ad essere riuniti e decisi
unitariamente;
che, per altro, tale questione, limitatamente alla impugnativa
degli artt. 636, 672 cod. pen. e 33 l. 1981 n. 689, è irrilevante nei
giudizi a quibus, ove gli imputati sono chiamati a rispondere
unicamente della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 24 R.D. n.
404/1898; ed è, sotto diverso profilo, inammissibile anche
relativamente alla impugnativa delle predette disposizioni del R.D. n.
404, per essere quest'ultimo "carente della forza e del valore propri
delle leggi formali e degli atti equiparati" e, perciò, insuscettibile
di formare oggetto del giudizio di costituzionalita, come da questa
Corte già rilevato con recente ordinanza n. 178 del 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 del R.D. 14 luglio 1898, n. 404
("Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna"), 636 e 672 codice penale e 33 legge 24 novembre 1981, n. 689
("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte