Ordinanza n. 1071/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 101/1979
- art. 41legge 101/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della
l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e
relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 23
febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Graziani Florindo ed altri contro
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed altro, iscritta al n.
143 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza 23 febbraio 1987 (R.O. n. 143 del 1988) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n.
101, nella parte in cui dispongono per talune categorie di
dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria
immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;
che tale questione è analoga ad altre già dichiarate
manifestamente infondate con ordinanze 23 dicembre 1987, n. 601 e 27
aprile 1988, n. 494;
che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre
questa Corte a discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101
("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo
trattamento economico"), sollevata con l'ordinanza 23 febbraio 1987
(R.O. n. 143 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1071 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte