Ordinanza n. 1073/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 357Codice civile
- art. 1717Codice civile
- art. 379legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1987 dal Tribunale di Lecce sul ricorso proposto da Cimadono Maria
Evelina, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 9 novembre
1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ.,
"nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al
suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa,
l'indennità che la detta norma prevede invece a favore del tutore in
considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del
patrimonio";
che, ad avviso del giudice remittente, tale disparità di
trattamento è irrazionale, non apparendo giustificata la deroga al
principio di gratuità della tutela soltanto in considerazione
dell'entità del patrimonio del pupillo e delle difficoltà
dell'amministrazione, e non anche in considerazione delle particolari
condizioni personali dell'interdetto e della gravosità dell'impegno
che esse richiedono al tutore, cioè una deroga finalizzata piuttosto
a garantire la conservazione del patrimonio mediante una buona
amministrazione che ad assicurare all'incapace una adeguata
assistenza personale e morale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione;
che l'inammissibilità è prospettata sul riflesso che, essendo
la norma denunciata applicabile alla tutela sia dei minori sia degli
interdetti, la modificazione additiva auspicata dal giudice a quo
verrebbe a "travolgere uno dei principi di politica legislativa sui
quali tutta la disciplina della materia si fonda: quello della
gratuità dell'ufficio tutelare";
che, quanto all'infondatezza, l'Avvocatura rileva che
l'ordinanza di rimessione mette a raffronto due situazioni non
assimilabili, stante la precisa differenza tra le due funzioni che
l'art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della
persona e quella dell'amministrazione, con rappresentanza, del
patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che
compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista
della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore
nella cerchia delle persone legate all'incapace da vincoli di affetto
e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza
dell'interesse di cura della persona;
Considerato che l'"equa indennità", che a norma dell'art. 379,
secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore,
"considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà
dell'amministrazione", non ha natura retributiva, ma serve a
compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui
è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del
patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga
personalmente senza possibilità di nominare sostituti, i
"coadiuvanti" previsti nell'ultima parte della norma in esame non
essendo sostituti nel senso dell'art. 1717, secondo comma, cod. civ.,
bensì semplici ausiliari dell'obbligato nel senso dell'art. 1228;
che, invece, l'obbligo di cura della persona non comporta oneri
e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e
d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione
personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un
infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente,
farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di
servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo ad
assisterlo, o altrimenti a chiedere il soccorso delle istituzioni
pubbliche di assistenza;
che, trattandosi, come nella specie, di tutela di un interdetto
affidata a un parente diverso da quelli indicati nell'art. 426, il
tutore può chiedere, dopo dieci anni, di essere esonerato
dall'ufficio;
che pertanto la gravosità dell'attività di cura dell'incapace,
derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale
eccedente i doveri di ufficio non può essere paragonata alla
gravosità, derivante dall'entità del patrimonio, dell'attività di
amministrazione cui il tutore è personalmente obbligato, al fine di
qualificare anche la prima, alla stregua dell'art. 3 Cost., come
titolo per pretendere una indennità, la quale in realtà non avrebbe
carattere di indennizzo, bensì di compenso per l'opera prestata, in
contrasto col principio dell'art. 379, primo comma;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi derivanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ., sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1073 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte