Ordinanza n. 1074/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal
Tribunale di Chiavari nel procedimento civile vertente tra Barbaro
Augustina Gregoria ed altri e Sanguineti Gerolamo ed altri, iscritta
al n. 134 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17 prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Giovanni ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con ordinanza del 13
ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.
565 e 572 cod. civ. "nella parte in cui escludono dalle categorie dei
chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali
riconosciuti o dichiarati del de cuius, ovvero agli stessi
antepongono tutti i parenti legittimi in mancanza di membri della
famiglia legittima" (sc. di fratelli o sorelle legittimi);
che l'incidente di costituzionalità è insorto in un giudizio
di petizione dell'eredità promosso dai discendenti di fratelli
naturali della de cuius contro i discendenti di fratelli e sorelle
della madre della medesima, parenti legittimi in quarto grado
(cugini), chiamati all'eredità ai sensi delle norme citate del
codice civile;
che tali norme, ad avviso del giudice remittente, urtano contro
l'art. 30, terzo comma, Cost., dove il limite posto al principio di
piena tutela giuridica e sociale dei figli naturali dai diritti dei
membri della famiglia legittima va interpretato con riferimento alla
famiglia in senso stretto, in guisa da escludere dall'eredità i
fratelli naturali del de cuius solo in presenza di fratelli
legittimi; e conseguentemente contrastano anche con l'art. 3 Cost.
"sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in assenza
di membri della famiglia legittima intesa in senso stretto";
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli eredi
legittimi, convenuti nel giudizio a quo, concludendo per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione: inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo stato
impugnato anche l'art. 468 cod. civ., che ammette la rappresentazione
ereditaria solo in favore dei discendenti dei fratelli legittimi;
infondata, perché nessun rapporto giuridico di parentela esiste tra
fratelli naturali, e tanto meno tra ciascuno di essi e i discendenti
degli altri, così che non a proposito è invocato l'art. 30, terzo
comma, Cost., la cui disposizione riguarda soltanto lo status di
figlio naturale nei confronti del genitore del quale è stata
accertata la paternità o la maternità naturale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la
questione sia dichiarata infondata, in quanto "la successione
legittima è proprio disciplinata nell'interesse morale e
patrimoniale della famiglia, intendendosi per questa non quella
nucleare, ma quella più comprensiva, cui evidentemente il
legislatore ha avuto riguardo nella determinazione delle categorie
dei successibili";
Considerato che oggetto del giudizio a quo è la pretesa dei
discendenti dei fratelli naturali della de cuius di essere chiamati
all'eredità a preferenza dei parenti legittimi in quarto grado;
che in nessun modo tale pretesa potrebbe fondarsi su un titolo
di vocazione ereditaria diretta, non essendo configurabile in base ad
alcuna norma, né di legge ordinaria né di rango costituzionale, un
rapporto giuridico di parentela tra i discendenti di un figlio
naturale riconosciuto e un altro figlio, legittimo o naturale, del
medesimo genitore;
che pertanto, per dare ingresso alla detta pretesa, non sarebbe
sufficiente la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli
artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non ammettono alla
successione legittima i fratelli naturali, ma occorrerebbe altresì
rimuovere l'ostacolo dell'art. 468, nella parte in cui limita la
rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei
fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando;
che solo le prime due norme sono state impugnate dal giudice a
quo, mentre è stata da lui espressamente disattesa l'istanza di
parte di sollevare incidente di costituzionalità anche in ordine
alla terza, onde la questione, così delimitata, appare priva di
rilevanza;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ.
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal
Tribunale di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1074 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte