Ordinanza n. 108/1998
Altra decisione · depositata il 06/04/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 76d.lgs. 22/1997
- art. 77d.lgs. 22/1997
- art. 52d.lgs. 22/1997
- art. 34legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
- art. 7d.lgs. 22/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto
legislativo 5 febbario 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con
ordinanze emesse il 19 maggio e il 23 giugno 1997 dal pretore di
Roma, il 2 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di
Subiaco ed il 25 settembre 1997 dal pretore di Grosseto,
rispettivamente iscritte ai nn. 506, 601, 656 e 805 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 35, 39 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Vaciago Cesare e De Cesaris
Benedetto, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Corso Bovio per Vaciago Cesare e Massimo Biffa
per De Cesaris Benedetto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il pretore di Roma, con due ordinanze del medesimo
tenore, emesse rispettivamente il 19 maggio 1997 e il 23 giugno 1997,
pervenute a questa Corte rispettivamente il 4 luglio 1997 (r.o. n.
506 del 1997) e il 6 agosto 1997 (r.o. n. 601 del 1997), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76
(nell'ordinanza r.o. n. 601 anche all'art. 77) della Costituzione,
dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di
omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e
quantità di rifiuti prodotti, nonché di omessa o incompleta tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte
precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli artt.
3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto-legge n. 397 del 1988;
che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in
contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati dall'art. 2,
lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunità europee - legge comunitaria 1993), sulla cui base è
stato emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma di delega,
prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali
vigenti", avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi
comportamenti già penalmente sanzionati, e in quanto l'interesse
alla tutela dell'ambiente rientrerebbe nell'ambito degli interessi
generali dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli
artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la
citata norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, essendo
l'ottemperanza agli obblighi in questione fondamentale presupposto
per il controllo e la corretta gestione dei rifiuti, e dunque per la
tutela dell'ambiente;
che il pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, con
ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 23
maggio 1997 (r.o. n. 656 del 1997), ha sollevato a sua volta
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
76, 77, 10 e 11 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 22 del 1997, "nella parte in cui prevede sanzioni
amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla
comunicazione annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti
pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti";
che il remittente, quanto alla non manifesta infondatezza, rinvia
integralmente alla memoria depositata dal pubblico ministero in
udienza, che viene riportata, nella quale si sostiene, quanto alla
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, che l'art. 2,
lettera d), della legge di delega n. 146 del 1994, richiamando gli
artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981, non consentiva che per le
violazioni di norme poste a tutela dell'ambiente si facesse ricorso a
sanzioni amministrative, previste solo per infrazioni che ledano o
mettano in pericolo interessi diversi; che comunque le violazioni
contemplate dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, non
sono state considerate, dallo stesso legislatore delegato, meno gravi
e solo formali, come invece quelle contemplate dal comma 4 dello
stesso art. 52; che anche in forza del principio di omogeneità fra
sanzioni, imposto dalla legge di delega, si sarebbero dovute
prevedere sanzioni penali per le violazioni in esame, in quanto
relative ad attività produttive;
che, inoltre, l'avere previsto solo sanzioni amministrative per
la violazione dell'obbligo comunitario di tenuta del registro di
carico e scarico dei rifiuti, anche se pericolosi, potrebbe ritenersi
in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea, con violazione degli artt. 10 e 11
della Costituzione;
che il pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 25 settembre
1997, pervenuta a questa Corte l'11 dicembre 1997 (r.o. n. 885 del
1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e 77
della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del
1997, con argomenti che, in punto di non manifesta infondatezza,
ricalcano anche letteralmente quelli esposti nel documento del
pubblico ministero fatto proprio dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Subiaco, nell'ordinanza r.o. n. 656 del 1997, senza
nulla aggiungere per quanto riguarda la lamentata violazione degli
artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione;
che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Roma
r.o. n. 506 del 1997, si sono costituiti, con distinti atti, i due
imputati nel processo a quo, Benedetto De Cesaris e Cesare Vaciago
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, conclusioni poi ribadite dalla difesa del Vaciago nella
memoria presentata in vista dell'udienza;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Considerato che i giudizi, avendo analogo oggetto, possono essere
riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze di remissione,
le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono state novellate dall'art. 7,
commi 12 e 13, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, che ne ha
modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni
amministrative attenuate per determinate ipotesi;
che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini
dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens nonché indicare quali
disposizioni, fra quelle recate dai due decreti legislativi
succedutisi nel tempo, entrambe in epoca successiva ai fatti per cui
procedono, essi ritengano applicabili, e a quale titolo, nei giudizi
medesimi;
che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti ai
giudici remittenti per una nuova valutazione delle questioni
sollevate;
che, per quanto riguarda il profilo di asserito contrasto con gli
artt. 10 e 11 della Costituzione, sollevato dalle ordinanze r.o. nn.
656 e 885 del 1997, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a
quo il quale invochi una norma comunitaria come presupposto o
parametro della questione di legittimità costituzionale, provocarne
l'interpretazione certa ed affidabile rivolgendosi alla Corte di
giustizia delle comunità europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319
del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Roma, al pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, e al pretore
di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte