Ordinanza n. 108/2000
Altra decisione · depositata il 18/04/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 464 del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
29 luglio 1999 dal Tribunale (recte: Pretore) di Napoli, sezione
distaccata di Frattamaggiore, il 12 maggio e il 5 giugno 1999 dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Latina e il 14 ottobre 1999 dal Tribunale (recte: Pretore) di
Napoli sezione distaccata di Afragola, rispettivamente iscritte ai
nn. 636, 642, 643 e 721 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1999, e n. 2, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 29 luglio 1999 (r.o. 636/1999),
emessa in un giudizio susseguente a opposizione a decreto penale, il
Pretore di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto
penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per
rendere interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen.,
"ovvero" dell'art. 464 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio (a seguito di
opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non
preceduto dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti
al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini
preliminari;
che il rimettente muove dalla riforma apportata dalla legge
16 luglio 1997, n. 234, relativa alle norme processuali che
disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc.
pen.) o la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555
cod. proc. pen.), assumendo che per effetto di tali modifiche è
stato introdotto "l'interrogatorio di garanzia ex art. 375 cod. proc.
pen. quale presupposto obbligatorio ai fini della procedibilità
dell'azione penale", con la corrispondente previsione di nullità
degli atti sopra detti, in caso di omissione dell'invito all'indagato
a comparire per rendere l'interrogatorio;
che peraltro, poiché il medesimo presupposto non è stato
previsto in relazione al procedimento per decreto penale, si
configurerebbe, secondo il rimettente, una disparità di trattamento
tra imputati, in danno di chi sia sottoposto al procedimento per
decreto, disparità tanto più ingiustificata sia perché l'imputato
viene a essere privato di uno strumento di garanzia solo in
conseguenza di una scelta processuale effettuata dal pubblico
ministero, sia alla luce delle caratteristiche del particolare rito,
che rappresenterebbe una "eccezione nell'ordinamento" e che non
consentirebbe all'imputato di difendersi;
che con due ordinanze di identico contenuto, del 12 maggio
1999 (r.o. 642/1999) e del 5 giugno 1999 (r.o. 643/1999), emesse a
seguito di opposizione degli imputati a decreti penali di condanna,
il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta
dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio, a
norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;
che il rimettente rileva come nel vigente sistema il profilo
dell'attuazione del principio accusatorio, che informa l'intero
codice, in particolare quanto alla tutela dell'indagato nella fase
delle indagini preliminari, trovi svolgimento in tutti i riti,
"ordinario" e speciali, con la sola eccezione del procedimento per
decreto, che, diversamente dagli altri - variamente imperniati su un
rapporto processuale a tre: pubblico ministero, indagato, giudice -,
si configura come processo i cui protagonisti sono solo due, la parte
pubblica e il giudice, l'imputato risultando alla fine colpito da una
condanna senza contraddittorio;
che questo sbilanciamento, osserva ancora, è ulteriormente
ravvisabile ora dopo la legge 16 luglio 1997, n. 234 in riferimento
sia al rito direttissimo che a quello ordinario, giacché la legge
citata, imponendo al pubblico ministero di invitare l'indagato a
rendere interrogatorio prima dell'esercizio dell'azione penale, ha
valorizzato ulteriormente le esigenze di parità tra le parti e di
contraddittorio, escludendo però il rito per decreto;
che in questo quadro la mancata previsione dello stesso
strumento di garanzia stabilito per gli altri procedimenti, prima
della formulazione da parte del pubblico ministero della richiesta di
emissione di decreto penale, appare al rimettente priva di
giustificazione;
che non varrebbero infatti a spiegare tale omissione
legislativa né il connotato inquisitorio del rito, né l'alta
"premialità" che lo caratterizza, poiché il diritto di difesa, se
svolto nella fase delle indagini preliminari, potrebbe condurre a una
richiesta di archiviazione o a una sentenza di proscioglimento
immediato ex art. 129 cod. proc. pen; né potrebbe valere l'argomento
della "modestia" delle materie penali generalmente definite con tale
rito, poiché al contrario esso può coinvolgere materie di
particolare rilevanza sociale (inquinamento, edilizia e urbanistica,
alimenti e così via), materie - si aggiunge - che potrebbero anche
rendere necessario l'esperimento di un incidente probatorio (art. 392
cod. proc. pen.), che invece viene ingiustificatamente escluso;
che infine non potrebbe addursi quale valido argomento quello
del differimento delle garanzie difensive piene e complete nella fase
dell'opposizione, giacché esso si risolverebbe in una larvata forma
di diniego di giustizia e, a tale proposito, il giudice a quo si
sofferma criticamente sulla motivazione dell'ordinanza (n. 432 del
1998) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
infondatezza di analoga questione: il rilievo che in detta decisione
è dato alla caratterizzazione essenziale del rito per decreto, in
termini di speditezza ed economia processuale, non è condiviso dal
rimettente, che ritiene il ragionamento della Corte tautologico e
comunque contrario ai principi costituzionali invocati, poiché -
indipendentemente dalla speditezza - la garanzia difensiva non può
mai subire compressioni, e perché proprio l'invito a comparire e il
contraddittorio che ne segue potrebbero produrre effetti di economia
processuale, evitando l'opposizione e il dibattimento;
che con ordinanza del 14 ottobre 1999 (r.o. 721/1999) anche
il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in sede di
giudizio susseguente a opposizione a decreto penale, ha sollevato
analoga questione sull'art. 459 cod. proc. pen., in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il rimettente, rilevate le modifiche recate dalla legge
16 luglio 1997, n. 234, agli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., che
hanno sancito l'obbligo del previo invito a comparire per rendere
interrogatorio quale requisito di validità della citazione a
giudizio, censura la disparità di trattamento che si sarebbe venuta
in tal modo a creare nei confronti di chi sia sottoposto al
procedimento per decreto penale, nel quale non è previsto analogo
obbligo: ciò priverebbe l'indagato, nel rito speciale, della
possibilità di dedurre circostanze contrarie all'accusa, in vista di
un esito diverso del procedimento penale, e tale impossibilità
sarebbe tanto più di dubbia costituzionalità, in quanto la scelta
del rito in discorso è nella discrezionalità della parte pubblica;
che in tutti i giudizi così promossi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra
le questioni sollevate e altre precedentemente decise dalla Corte
(con le ordinanze nn. 432 del 1998 e 326 del 1999) nel senso della
manifesta infondatezza, ha concluso nel medesimo senso.
Considerato che le quattro ordinanze di rimessione sollevano, in
termini identici o analoghi tra loro, questioni di costituzionalità
sostanzialmente corrispondenti e che pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che, pur differenziandosi sul piano delle disposizioni di
volta in volta denunziate e delle argomentazioni svolte, le ordinanze
di rimessione individuano, tutte, la possibile lesione del principio
di uguaglianza e della garanzia della difesa nella mancata inclusione
del procedimento per decreto tra quelli per i quali è stabilito,
quale requisito di validità del giudizio, l'obbligo di effettuare
l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a
norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come è stato
previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche
recate dalla legge n. 234 del 1997;
che peraltro, successivamente alle ordinanze di rimessione,
è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che, nell'ambito di una generale revisione del procedimento
penale dinanzi al tribunale, anche in composizione monocratica, ha,
in particolare, modificato sia le norme denunciate sia quelle assunte
dai rimettenti quali termini di raffronto ai fini della
prospettazione del dubbio di costituzionalità;
che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in
seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte
dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione
delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto
dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);
che, in connessione con la anzidetta diversa configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è
stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la
nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione
dell'avviso e dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416,
comma - 1, e 552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'art. 555
previgente - cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma
3, e 44 della legge n. 479 del 1999);
che, stante il complessivo mutamento del quadro normativo
assunto dai rimettenti a premessa delle censure di
incostituzionalità, occorre restituire gli atti agli stessi giudici,
a essi spettando di valutare se, a seguito delle modifiche
intervenute nella disciplina processuale in esame, le questioni
sollevate siano, nei giudizi principali, tuttora rilevanti nei
termini in cui sono state proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore
di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, al giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Latina e al
Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte