Ordinanza n. 1084/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Pretore di Acireale
nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci
Emanuela, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal Pretore di Acireale nel
procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida
Francesco, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª Serie
speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi per oggetto la
determinazione del canone, il pretore di Acireale, con due ordinanze
emesse, rispettivamente, in data 22 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli
artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli
artt. 41 e 42 della Costituzione;
che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non
superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente
inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a
quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente
compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata,
creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde
dalle condizioni economiche di questi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che le questioni, per la loro identità, possono
essere riunite e decise con unico provvedimento;
che identica questione, sollevata dal medesimo giudice - seppure
con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 1048, del 1988, ivi rilevandosi come
l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda
all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle
locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e
coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;
che, pertanto, la questione è inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della
Costituzione, dal pretore di Acireale con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1084 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte