Ordinanza n. 109/2001
Altra decisione · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37,
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dalla
Corte di appello di Napoli, in una procedura di ricusazione
nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il
3 aprile 2000, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di ricusazione la Corte
di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il
giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato
una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
che il giudice rimettente espone di essere chiamato a
pronunciarsi sulla dichiarazione di ricusazione presentata da un
imputato, rinviato a giudizio insieme ad altri per il delitto di
associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale) dinanzi
al collegio "B" della terza sezione del tribunale di Napoli;
che nel corso del processo la richiesta del pubblico
ministero di disporre una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato veniva presa in esame e accolta dai giudici del
collegio "A" della stessa sezione del tribunale di Napoli;
che il processo perveniva quindi all'udienza del 10 gennaio
2000, nella quale il collegio "B" incaricato della trattazione del
procedimento, separate le posizioni di alcuni soggetti - tra cui
quella dell'imputato a cui era stata applicata dal collegio "A" la
misura cautelare - che avevano chiesto di essere giudicati con il
rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, disponeva relativamente alle posizioni
stralciate il rinvio del processo ad una successiva udienza dinanzi
al collegio "A";
che i giudici componenti il collegio "A" presentavano al
Presidente del tribunale dichiarazione di astensione, sul presupposto
che con l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale
avevano già espresso il loro convincimento sui fatti oggetto di
giudizio e sulla responsabilità dell'imputato;
che, a seguito del rigetto da parte del Presidente del
tribunale, l'imputato presentava dichiarazione di ricusazione per
l'incompatibilità dei giudici a celebrare il dibattimento, eccependo
in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il giudice rimettente, rilevato che la situazione
prospettata dall'imputato non si inquadra in alcuna delle ipotesi
previste dall'art. 37 cod. proc. pen., ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei termini sopra indicati;
che il rimettente precisa che nella specie i giudici ricusati
hanno compiuto un esame approfondito degli atti di indagine del
pubblico ministero, in relazione sia alla sussistenza
dell'associazione camorristica, sia al coinvolgimento dell'imputato e
alle sue responsabilità penali, analizzando le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e compiendo valutazioni in ordine alla
attendibilità dei vari mezzi di prova;
che, al riguardo, il giudice a quo pur non ignorando che
analoga questione, avente ad oggetto l'incompatibilità al giudizio
del giudice che si sia pronunciato sull'applicazione di una misura
cautelare negli atti preliminari al dibattimento, è già stata
dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale sul presupposto
che l'incompatibilità non sussiste là dove la valutazione sia stata
effettuata da parte dello stesso giudice già investito nel merito
del procedimento, sollecita un nuovo intervento della Corte,
affinché valuti "se il sistema attuale sia legittimo anche nel caso
in cui il giudice del dibattimento abbia applicato ex novo la misura
sulla base del solo materiale di prova in possesso del p.m.";
che tale intervento sarebbe reso necessario sia dalla
particolarità del caso concreto, sia dai mutamenti intervenuti nel
quadro normativo;
che sotto il primo profilo il rimettente sottolinea che nel
momento in cui avevano disposto la misura cautelare i giudici
ricusati non erano stati ancora investiti del giudizio di merito, che
all'epoca pendeva dinanzi all'altro collegio della loro sezione;
che sotto il secondo profilo assumerebbero rilevanza i nuovi
principi sul "giusto processo" introdotti nell'art. 111 Cost., in
quanto l'espressa previsione del principio del contraddittorio nella
formazione della prova precluderebbe all'organo della accusa di
portare all'esame del giudice di merito tutto il materiale di prova
in suo possesso, sia pure ai limitati fini di ottenere l'applicazione
di una misura coercitiva a carico dell'imputato;
che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione a
causa della disparità di trattamento tra gli imputati che affrontano
il processo da liberi e quelli che invece sono costretti ad
affrontarlo in stato di detenzione, atteso che il pregiudizio
all'imparzialità di giudizio può configurarsi solo rispetto a
questi ultimi;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che analoga questione è già stata dichiarata
inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997;
che il tribunale di Napoli con successiva ordinanza,
trasmessa a questa Corte in data 12 febbraio 2001 per unione agli
atti, ha comunicato che i giudici ricusati hanno presentato una nuova
dichiarazione di astensione, accolta dal Presidente del tribunale,
che ha provveduto ad assegnare il processo ad altro collegio della
medesima terza sezione del tribunale;
che dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2001, allegato
all'ordinanza trasmessa alla Corte, risulta che il pubblico
ministero, preso atto della sopravvenuta irrilevanza della questione
di legittimità costituzionale, ha chiesto che venisse inviata alla
Corte una "nota" per comunicare il venire meno della causa di
incompatibilità e consentire alla Corte stessa di dichiarare
l'inammissibilità della questione.
Considerato che, come risulta dall'ordinanza del tribunale di
Napoli, i giudici ricusati hanno presentato dichiarazione di
astensione, accolta dal Presidente del tribunale;
che a norma dell'art. 39 cod. proc. pen. la dichiarazione di
ricusazione, che ha dato luogo alla procedura nell'ambito della quale
è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si
considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente
ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta;
che l'astensione dei giudici ricusati, intervenuta
successivamente alla ordinanza di rimessione, appare quindi
suscettibile di incidere sul rapporto processuale instauratosi
innanzi al giudice della ricusazione e sulla perdurante rilevanza
della presente questione di legittimità costituzionale (v. ordinanze
n. 448 del 1994, n. 65 del 1991, n. 250 del 1990);
che non è di ostacolo a questa conclusione la disciplina
dettata dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, che si riferisce ai diversi casi della
sospensione, interruzione ed estinzione del giudizio a quo;
che deve pertanto essere disposta la restituzione degli atti
al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte