Ordinanza n. 1090/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore
di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella
e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16
ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui dispone l'obbligo
generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a
carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori
dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio
ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata
dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69
della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e
42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono
addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla
Corte;
che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69
della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la
giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra
nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi
in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie
deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n.
139 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della
Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1090 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte