Ordinanza n. 11/1963
Altra decisione · depositata il 16/02/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice penale
- art. 668legge 1312/1961
- art. 26legge 1312/1961
- art. 68legge 1312/1961
- art. 118legge 1312/1961
usata come parametro
- art. 21Costituzione
- art. 17Costituzione
- art. 266r.d. 773/1931
citata
- art. 668Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 668r.d. 773/1931
- art. 118Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 3r.d. 3287/1923
- art. 11legge 678/1945
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle vigenti norme
sulla censura cinematografica (dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287,
fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312), degli artt. 668 e 266, n.
3, del Codice penale, dell'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s. e
dell'art. 118 del relativo regolamento, promosso con ordinanza emessa
il 24 febbraio 1962 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di La Pira Giorgio, iscritta al n. 59 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Pira Giorgio;
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Giorgio Della Pergola e Paolo Barile, per La
Pira Giorgio.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento penale contro il prof. Giorgio La Pira - imputato
delle contravvenzioni previste dagli artt. 668, secondo capoverso, del
Codice penale, in relazione all'art. 266, n. 3, dello stesso Codice, e
68 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.
773), in relazione all'art. 118 del regolamento per l'esecuzione di
detto testo unico (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), per avere fatto
proiettare, senza la licenza del Questore e nonostante il divieto della
Commissione di censura, la pellicola cinematografica "Tu ne tueras
point" (Non uccidere) nel corso di una riunione non avente carattere
privato per lo scopo, l'oggetto e il numero degli intervenuti - la
difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia in
merito alle vigenti norme sulla censura cinematografica (dal R.D. 24
settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312),
perché sarebbero in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 21 della
Costituzione, sia in merito agli artt. 668, 266, n. 3, del Codice
penale, 68 del T.U. delle leggi di p.s. e 118 del relativo regolamento,
perché in contrasto col diritto di piena libertà delle riunioni in
luogo privato od in luogo aperto al pubblico, di cui all'art. 17 della
Costituzione.
Con ordinanza del 24 febbraio 1962, il Giudice istruttore presso il
Tribunale di Firenze - riconosciuta la non manifesta infondatezza della
questione e la rilevanza della risoluzione di essa per la definizione
del giudizio di merito - ha ordinato la sospensione del procedimento e
la rimessione degli atti a questa Corte.
Nell'ordinanza si osserva che l'art. 21 della Costituzione consente
misure preventive (nella specie, la censura) soltanto per evitare
manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume, e che questo va
inteso in senso ristretto "come l'insieme delle norme che esigono il
rispetto della pubblica moralità nel campo sessuale". Al contrario,
la Commissione di censura ha vietato la proiezione del film "Non
uccidere" per un motivo diverso da un'offesa al buon costume inteso nel
senso sopraindicato, in quanto ha in esso rilevato la sussistenza di
una forma indiretta di istigazione, consistente nella esaltazione di
fatti costituenti reato, in modo da suggestionare altri a commetterlo.
Ha applicato, cioè, la disposizione dell'art. 3 del R.D. 24 settembre
1923, n. 3287, mantenuta in vigore dall'art. 11 del D.L.L. 5 ottobre
1945, n. 678, e prorogato da altre successive leggi, che vieta il
rilascio del nulla osta quando si riscontri nel film apologia di reato.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 28 aprile 1962.
Dinanzi questa Corte si è costituito soltanto il prof. Giorgio La
Pira.
Considerato in diritto:
Nelle more del giudizio dinanzi questa Corte è stata pubblicata la
legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori
teatrali. E poiché essa disciplina ex novo tutta la materia della
censura cinematografica, per quanto attiene alla composizione delle
Commissioni di primo e di secondo grado, al rilascio del nulla osta e
ai casi in cui questo può essere rifiutato, appare necessario che il
giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la
rilevanza della risoluzione della questione di legittimità
costituzionale per la definizione del procedimento penale.
Assume la difesa del prof. La Pira che la Corte può prescindere da
un nuovo esame del giudice a quo sulla rilevanza; e sostiene che l'jus
superveniens non tocca il profilo sotto il quale il Giudice istruttore
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, e cioè che
la Commissione di censura abbia negato il nulla osta alla proiezione
del film per un motivo (apologia di reato) diverso da quello
dell'offesa al buon costume, cui si riferisce l'art. 21 della
Costituzione. Ed invero, anche se la nuova legge ha mutato i
presupposti amministrativi della norma penale, il divieto di proiezione
di un film, cui la censura abbia negato il nulla osta (nel che si
concreta la materialità del fatto contravvenzionale previsto dall'art.
668 del Codice penale) sussiste ora, come sussisteva prima della
pubblicazione della nuova legge. Non si verterebbe, quindi, in un caso
di successione di leggi penali, che avrebbe richiesto un nuovo giudizio
sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Comunque - anche a voler ammettere la successione di leggi penali - si
tratterebbe, sempre secondo i difensori, di una legge temporanea (20
dicembre 1961, n. 1312) con scadenza prefissata al 30 aprile 1962 e,
come tale, sempre applicabile ai fatti commessi durante la sua vigenza,
ai sensi dell'art. 2 del Codice penale. E, secondo una consolidata
giurisprudenza, questa Corte può in tali ipotesi giudicare della
legittimità costituzionale di una legge che non è più in vigore.
Questi argomenti non sono, però, convincenti.
Prima di giungere, infatti, alla conclusione che si possa fare a
meno di investire il giudice a quo di un nuovo esame sulla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale, la Corte dovrebbe
esaminare se e quali effetti la legge del 1962, n. 161, esplichi sulla
situazione precedente alla sua pubblicazione, e dovrebbe decidere le
questioni prospettate dalla difesa, e specialmente se si verta in un
caso di successione di leggi penali, quando la nuova legge abbia mutato
non la norma incriminatrice, ma i presupposti amministrativi di essa.
Il che si traduce nell'emettere un giudizio sulla rilevanza, il quale
ha per oggetto il rapporto tra processo ordinario e giudizio di
costituzionalità della legge, ma comprende altresì la soluzione di
tutte le questioni secondarie, che ineriscono a tale rapporto. E già
con ripetute decisioni questa Corte ha stabilito che la competenza a
giudicare della rilevanza spetta esclusivamente al giudice a quo, che
ha il dovere e la responsabilità di condurre sollecitamente verso
l'epilogo il giudizio principale, senza che sia ammissibile alcuna
ingerenza di altri organi su questo punto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il
Tribunale di Firenze.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte