Ordinanza n. 110/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 341/1988
- art. 13d.P.R. 382/1980
- art. 44d.P.R. 382/1980
- art. 5d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5
agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9
dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso
con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Maria Gabriella
Belgiorno contro Ministero della pubblica istruzione ed altri,
iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
decidendo sul ricorso contro il Ministero della pubblica istruzione
(ora Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica) proposto da Maria Gabriella Belgiorno, per
l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore associato
(II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato, in relazione
agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai
docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo
per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di
idoneità a professore associato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate identiche
questioni - sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale
con ordinanze emesse alla stessa data, ma pervenute più
tempestivamente - ha escluso, con sentenza n. 451 del 1991, la natura
innovativa e retroattiva della norma impugnata e ha confermato il suo
carattere di norma d'interpretazione;
che, per la contestualità tra le suddette ordinanze e quella in
oggetto, non emergono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli
già esaminati, onde la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341
(Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in
materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte