Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 1140/1948
  • art. 3legge 1140/1948
  • art. 1legge 1140/1948
  • art. 3legge 476/1949
  • art. 1legge 505/1950
  • art. 1legge 435/1951

citata

  • art. 1legge 476/1949
  • art. 5d.l. 277/1947
  • art. 3d.l. 277/1947
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 capov. del

D.L. lo aprile 1947, n. 277, dell'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n.

1140, dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, dell'art. 3 della

legge 15 luglio 1950, n. 505, dell'art. 1 della legge 16 giugno 1951,

n. 435, dell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, e della legge

5 gennaio 1955, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1961

dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Quarato

Francesco Paolo e Mansueto Donato, iscritta al n. 116 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 225 del 9 settembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile iniziato davanti

alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Bari da Quarato

Francesco Paolo, affittuario del fondo rustico di proprietà di

Mansueto Donato, allo scopo di ottenere la restituzione della parte del

canone in cereali da lui dovuto per le tre annate 1952-53, 1953-54,

1954-55, in ragione dell'intero ammontare, senza cioè che fosse stato

tenuto conto della riduzione del 30 per cento che, invece, si sarebbe

dovuto effettuare, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 476, sono

state sollevate due questioni di legittimità costituzionale: la prima

relativa alle norme di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 476, art. 1; 15

luglio 1950, n. 505, art. 3; 16 giugno 1951, n. 435, art. 1; 11 luglio

1952, n. 765, art. 1; 5 gennaio 1955, n. 4, per violazione degli artt.

3, 24, 41 e 42 della Costituzione; l'altra riguardante

l'incostituzionalità delle norme di cui all'art. 5 capov. del D.L. 1

aprile 1947, n. 277, e all'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,

in relazione all'art. 24 della Costituzione;

che la Sezione predetta ha ritenuto non manifestamente infondata

tanto la prima delle questioni sollevate (anche in considerazione della

sentenza n. 53 del 1958 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità

della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, riguardante un caso ritenuto

analogo a quello in contestazione), quanto la seconda, e ciò perché

la norma che non consente la perequazione dei canoni in cereali è

intimamente collegata a tutto il sistema della riduzione del 30 per

cento, del canone in cereali, sicché la sua illegittimità discende

dalla dichiarazione dell'incostituzionalità di quest'ultima, ed

altresì per il contrasto della medesima con il principio di

eguaglianza, ed ha, in conseguenza, sospeso il giudizio di merito

disponendo il rinvio degli atti a questa Corte.

Si è costituito in giudizio il signor Mansueto, assistito

dall'avv. Francesco Diasparro, che ha depositato le deduzioni in data

14 settembre 1961, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con atto del 27

luglio 1961;

Condiderato che questa Corte, con sentenza 27 febbraio 1962, n. 7,

resa nel giudizio promosso dalla Sezione specializzata del Tribunale di

Mantova nel quale erano sollevate, e negli stessi termini, le medesime

questioni ora prospettate, le ha dichiarate entrambe non fondate;

che le deduzioni della difesa del signor Mansueto non adducono

motivi nuovi rispetto a quelli presi in considerazione nella precedente

sentenza, né li profilano sotto aspetti diversi, sicché vanno

confermate le statuizioni in essa contenute;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate dalla

Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bari, ed ordina ha

restituzione degli atti al detto Tribunale.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte