Ordinanza n. 111/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1140/1948
- art. 3legge 1140/1948
- art. 1legge 1140/1948
- art. 3legge 476/1949
- art. 1legge 505/1950
- art. 1legge 435/1951
usata come parametro
citata
- art. 1legge 476/1949
- art. 5d.l. 277/1947
- art. 3d.l. 277/1947
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 capov. del
D.L. lo aprile 1947, n. 277, dell'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n.
1140, dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, dell'art. 3 della
legge 15 luglio 1950, n. 505, dell'art. 1 della legge 16 giugno 1951,
n. 435, dell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, e della legge
5 gennaio 1955, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1961
dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Quarato
Francesco Paolo e Mansueto Donato, iscritta al n. 116 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 225 del 9 settembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile iniziato davanti
alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Bari da Quarato
Francesco Paolo, affittuario del fondo rustico di proprietà di
Mansueto Donato, allo scopo di ottenere la restituzione della parte del
canone in cereali da lui dovuto per le tre annate 1952-53, 1953-54,
1954-55, in ragione dell'intero ammontare, senza cioè che fosse stato
tenuto conto della riduzione del 30 per cento che, invece, si sarebbe
dovuto effettuare, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 476, sono
state sollevate due questioni di legittimità costituzionale: la prima
relativa alle norme di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 476, art. 1; 15
luglio 1950, n. 505, art. 3; 16 giugno 1951, n. 435, art. 1; 11 luglio
1952, n. 765, art. 1; 5 gennaio 1955, n. 4, per violazione degli artt.
3, 24, 41 e 42 della Costituzione; l'altra riguardante
l'incostituzionalità delle norme di cui all'art. 5 capov. del D.L. 1
aprile 1947, n. 277, e all'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
in relazione all'art. 24 della Costituzione;
che la Sezione predetta ha ritenuto non manifestamente infondata
tanto la prima delle questioni sollevate (anche in considerazione della
sentenza n. 53 del 1958 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità
della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, riguardante un caso ritenuto
analogo a quello in contestazione), quanto la seconda, e ciò perché
la norma che non consente la perequazione dei canoni in cereali è
intimamente collegata a tutto il sistema della riduzione del 30 per
cento, del canone in cereali, sicché la sua illegittimità discende
dalla dichiarazione dell'incostituzionalità di quest'ultima, ed
altresì per il contrasto della medesima con il principio di
eguaglianza, ed ha, in conseguenza, sospeso il giudizio di merito
disponendo il rinvio degli atti a questa Corte.
Si è costituito in giudizio il signor Mansueto, assistito
dall'avv. Francesco Diasparro, che ha depositato le deduzioni in data
14 settembre 1961, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con atto del 27
luglio 1961;
Condiderato che questa Corte, con sentenza 27 febbraio 1962, n. 7,
resa nel giudizio promosso dalla Sezione specializzata del Tribunale di
Mantova nel quale erano sollevate, e negli stessi termini, le medesime
questioni ora prospettate, le ha dichiarate entrambe non fondate;
che le deduzioni della difesa del signor Mansueto non adducono
motivi nuovi rispetto a quelli presi in considerazione nella precedente
sentenza, né li profilano sotto aspetti diversi, sicché vanno
confermate le statuizioni in essa contenute;
Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate dalla
Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bari, ed ordina ha
restituzione degli atti al detto Tribunale.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte