Ordinanza n. 111/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 89Codice penale
- art. 207Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 211, 219 e
220 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio
1989 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di
Giacomazzi Bruno, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 18 luglio 1989,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 211,
219 e 220 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32
della Costituzione;
che la questione si proponeva nel corso di un procedimento
penale a carico di imputato, ritenuto dal perito d'ufficio affetto da
sindrome psicorganica di natura tossica, con alterazioni viscerali e
neurologiche e deterioramento mentale, tali da aver prodotto uno
stato di infermità che ha grandemente scemato la capacità
d'intendere e di volere del giudicabile, rendendolo altresì, per
ragioni psichiatriche, persona socialmente pericolosa;
che, tanto nella perizia quanto nel corso dei chiarimenti resi
al dibattimento, il perito ha sottolineato che il sussidio
assistenziale e la somministrazione delle terapie farmacologiche e
psichiche idonee al trattamento - peraltro lungo e difficile - di
questi soggetti non sono attuabili negli ambienti nei quali il
seminfermo dovrebbe essere ex lege ricoverato, mentre esistono Centri
ospitalieri e Servizi sociali, specializzati e moderni (quale ad
esempio - ad avviso del perito - il Centro alcologico di Dolo presso
l'Ospedale civile), che sono sicuramente in grado di apprestare le
cure specifiche atte ad eliminare la pericolosità sociale;
che, dovendo il Tribunale, sulla base delle risultanze e del
parere peritale, fare applicazione dell'art. 89 del codice penale,
ordinando che il condannato, a pena espiata (artt. 211 e 220, primo
comma, codice penale), sia ricoverato in casa di cura e di custodia
per un tempo non inferiore a sei mesi (art. 219, terzo comma, primo
inciso, codice penale), esclusa l'ipotesi di sostituzione con la
libertà vigilata (di cui al secondo inciso) che - ad avviso del
Tribunale - non consentirebbe l'imposizione di prescrizioni di
carattere terapeutico;
che, d'altra parte, il ricovero in casa di cura e custodia,
mentre non consentirebbe, per le ragioni enunciate, la sottoposizione
del seminfermo alle cure specifiche idonee alla terapia del male
diagnosticato, non ha nella legge altre alternative terapeutiche, in
guisa che verrebbero a determinarsi numerosi profili di
illegittimità costituzionale quali: il contrasto con il principio di
eguaglianza dovuto all'identica disciplina giuridica imposta per
situazioni personali, spesso grandemente diverse, e talune anche con
controindicazioni rispetto al ricovero (art. 3 della Costituzione);
il contrasto con il fine rieducativo e con il diritto alla salute
(artt. 27 e 32 della Costituzione), nonché l'incompatibilità di
tutto questo con i diritti inviolabili della persona (art. 2 della
Costituzione);
che, peraltro, anche il periodo minimo, uguale per tutte le
situazioni, si pone in contrasto con i parametri enunciati, in quanto
non trova giustificazioni né nelle esigenze terapeutiche, da
determinarsi caso per caso, né nella tutela della collettività che
va riguardata in relazione alle varie specie della pericolosità;
che altrettanto dovrebbe ritenersi per ciò che si riferisce
all'irrazionale disposto che prevede prima l'espiazione della pena e
poscia la sottoposizione alla misura di sicurezza a carattere
terapeutico;
Considerato che, per quanto si riferisce a quest'ultimo rilievo,
pur essendo esso fondato in relazione ai principi, deve dirsi,
tuttavia, che al giudice compete di decidere diversamente,
avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 220 del
codice penale che prevede il potere di disporre che il ricovero venga
eseguito prima che sia iniziata la pena detentiva, quando lo
consiglino le particolari condizioni d'infermità psichica del
condannato;
che, quanto al periodo minimo uguale per tutte le infermità, va
osservato che esiste nel codice la disposizione in base alla quale,
dopo la soppressione del secondo comma imposto dalla sentenza 23
aprile 1974 n. 110 di questa Corte, il magistrato di sorveglianza ben
può revocare la misura di sicurezza, anche prima che il periodo
minimo sia decorso, quando la persona sottoposta alla misura abbia
cessato di essere pericolosa (art. 207 del codice penale), mentre,
d'altra parte, per l'abolizione di ogni presunzione di pericolosità
finalmente decisa dal legislatore, quando sia trascorso tempo
ragionevole fra la disposizione e la effettiva esecuzione della
misura, l'infermo o il seminfermo debbono essere sottoposti a nuovo
esame psichiatrico, sicché in definitiva esiste ora nel sistema la
possibilità di adeguare la misura alle concrete esigenze della
singola pericolosità;
che, invece, come correttamente rileva il Tribunale di Padova,
deve riconoscersi che l'intera materia delle misure di sicurezza
dovrà essere tutta rimeditata e coordinata con gli apporti più
moderni della scienza psichiatrica e di quella criminologica, e che,
in particolare, per quanto si riferisce ad infermi e seminfermi di
mente che hanno delinquito, dovranno essere studiati idonei luoghi di
cura con specifici presidi terapeutici;
che tutto questo, però, certamente seguirà alla riforma del
codice penale sostantivo, di cui una Commissione ministeriale va
predisponendo uno schema di legge delega;
che frattanto il Ministero di Giustizia e la magistratura di
sorveglianza potranno d'intesa sopperire in sede esecutiva al caso di
specie, sistemando il condannato in Casa di cura e di custodia
prossima a Centri ospitalieri attrezzati al particolare trattamento
terapeutico di cui è abbisognevole, poscia trasferendolo
periodicamente, sotto le misure che si riterranno più opportune, a
ricevere - come il perito prevede - idonee terapie ambulatoriali,
oppure autorizzando i medici del Centro a praticarle all'interno
della Casa di cura e di custodia;
che, di conseguenza, la questione sollevata dev'essere
disattesa;
Sicché visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte Costituzionale,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 211, 219 e 220 del codice penale, con
riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale di Padova con ordinanza 18 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte