Ordinanza n. 111/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 17/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
quale sostituito dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio
1989 dalla Corte dei conti - Sez. III Giurisdizionale, sui ricorsi
riuniti proposti da Emma Pisapia, iscritta al n. 670 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Emma Pisapia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza 1° febbraio 1989 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
primo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, quale sostituito
dall'articolo unico della legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in
cui dispone, nei confronti del personale avente diritto
all'indennità integrativa speciale, che abbia presentato domanda di
pensionamento a partire dalla data della sua entrata in vigore, che
la misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposta in
aggiunta alla pensione, è determinata in ragione di un quarantesimo,
per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di
quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al
personale collocato in pensione con la massima anzianità di
servizio;
che detta questione è stata sollevata in riferimento: a) agli
artt. 36 e 38 della Costituzione, sostenendosi che l'indennità
integrativa speciale non è solo un mezzo di adeguamento della
pensione alle variazioni del costo della vita, ma costituisce la
fascia retributiva minima sufficiente per far fronte alle esigenze
essenziali della vita, cosicché una sua riduzione fa venir meno non
solo la corrispondenza tra lavoro prestato e retribuzione (in
servizio o differita attraverso il trattamento pensionistico), ma
anche quel minimo vitale che deve essere garantito al lavoratore ed
al pensionato;
b) all'art. 3 della Costituzione, sostenendosi il carattere
irragionevole e discriminatorio della riduzione dell'indennità per
il solo personale cessato dal servizio a domanda, al quale soltanto
successivamente - con norma non retroattiva - è stato equiparato il
personale dispensato dal servizio per incapacità o destituito;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha già
dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38
della Costituzione ed in seguito l'ha dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 273 del 1989, riaffermando tra l'altro il
principio che la determinazione della base retributiva, utile ai fini
del trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità
legislativa, alla quale spetta il potere di disporre circa la misura
e le modalità di tale trattamento: discrezionalità usata nel caso
di specie entro i limiti consentiti; introducendo un elemento di
razionalizzazione del sistema pensionistico;
che la questione è stata dichiarata manifestamente infondata, in
relazione al profilo sub b), con ordinanza n. 146 del 1990, con la
quale questa Corte ha ritenuto che nessun rilievo ha, in sede di
giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che il
legislatore soltanto con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con
il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile
1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto dalla norma
impugnata a tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione di
quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo
1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte