Ordinanza n. 111/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e
6, della legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15
(Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del
bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e
per il triennio 1993-1995), promosso con ordinanza emessa il
14 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti
da Maria Theresia Rita Marseiler ed altre contro la provincia di
Bolzano, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Maria Theresia Rita Marseiler,
di Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre, di Olivia Oeschger ed
altre, nonché l'atto di intervento della provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Maurizio Calò per Maria Theresia Rita
Marseiler, Guido Bonomo per Marinella Zanvettor Ferraretto ed altre,
Aristide Police per Olivia Oeschger ed altre e l'avvocato Roland Riz
per la Provincia di Bolzano.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 1999, e
pervenuta alla Corte il 21 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della
Costituzione la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano
13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con
l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno
finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995);
che, come il rimettente ricorda, la normativa impugnata
disciplinando la posizione delle dipendenti della provincia collocate
nella speciale aspettativa di cui all'art. 53 dell'abrogata legge
provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 (Modifiche all'ordinamento del
personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del
personale provinciale) ha previsto un nuovo regime, in base al quale
esse possono chiedere di essere trattenute in un'aspettativa
supplementare non retribuita, per il tempo necessario a raggiungere i
requisiti previsti per il diritto a pensione (art. 19, comma 5),
ovvero chiedere, in caso di vacanza di posti, di essere riammesse in
servizio per il tempo necessario alla maturazione dei requisiti
stessi (art. 19, comma 6);
che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di quattro
giudizi di appello, proposti separatamente da numerose lavoratrici
dipendenti dalla Provincia di Bolzano - collocate, prima del
19 settembre 1992, nell'aspettativa di cui alla legge provinciale
n. 4 del 1972 - contro le sentenze con cui il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma
di Bolzano, aveva rigettato i ricorsi da esse introdotti per
impugnare i provvedimenti dell'Ufficio pensioni della provincia,
concernenti la rideterminazione dei requisiti minimi di servizio
necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, ed il
contestuale invito a scegliere, ai sensi della normativa impugnata,
tra prolungamento dell'aspettativa (senza assegni e con il pagamento
dei contributi previdenziali) e riammissione in servizio;
che il rimettente rileva che le lavoratrici hanno proposto
appello deducendo molteplici violazioni e false applicazioni di legge
ed in subordine prospettando la questione di legittimità
costituzionale;
che, relativamente alla non manifesta infondatezza, il
rimettente ritiene che l'art. 19, comma 5 - ponendo, durante il
periodo di aspettativa supplementare, la contribuzione previdenziale
a totale carico delle dipendenti - imporrebbe un irragionevole
aggravio alla loro posizione, non solo sacrificando l'affidamento da
esse riposto nella non onerosità dell'esodo pensionistico, ma anche
imponendo una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa;
che la situazione non sarebbe riequilibrata dall'art. 19,
comma 6, poiché la subordinazione della riammissione in servizio
alla vacanza di posti renderebbe del tutto incerta la possibilità
per le lavoratrici di non essere pregiudicate dalla richiamata
contribuzione forzosa, onde anche il comma in esame sarebbe
incostituzionale, limitatamente all'inciso "in caso di vacanza",
potendo la sua effettiva applicazione "rivelarsi non efficace come
rimedio all'onerosa e irragionevole contribuzione prevista dal
precedente comma 5";
che pertanto, secondo il rimettente, l'art. 19, commi 5 e 6,
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., introducendo, "senza adeguata
giustificazione, effetti irragionevolmente onerosi per il personale
femminile dell'amministrazione provinciale di Bolzano, che aveva
fatto affidamento su un regime pensionistico più favorevole" e non
assicurando "un ragionevole riequilibrio delle posizioni di quel
personale che intenda riprendere l'attività lavorativa per non
subire il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali
attingendo, eventualmente, ad altre fonti di reddito"; con l'art. 23
"in correlazione con l'art. 38" Cost., in quanto la modificazione
della natura della prestazione da contributiva in forzosamente
volontaria si risolve nell'imposizione di una prestazione
patrimoniale; con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto tale
imposizione, e la correlativa esclusione di qualsiasi
controprestazione, determina "un'ulteriore alterazione peggiorativa e
unilaterale del rapporto"; e con l'art. 37 Cost., in quanto la
normativa in esame introduce un regime peggiorativo per il personale
femminile e rende più difficile "l'adempimento dell'essenziale
funzione familiare";
che le appellate si sono costituite con separate memorie
insistendo per l'accoglimento della questione;
che si è costituita anche la provincia di Bolzano,
depositando memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della
questione e, limitatamente al comma 6 della norma impugnata, la sua
inammissibilità per difetto di rilevanza;
che nell'imminenza dell'udienza pubblica alcune delle parti
private e la provincia di Bolzano hanno depositato memorie
illustrative.
Considerato che, con riferimento all'art. 19, comma 5, della
legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni
finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e per il
triennio 1993-1995), l'ordinanza di rimessione afferma che, durante
l'aspettativa supplementare prevista da tale norma, la contribuzione
previdenziale sarebbe totalmente a carico delle lavoratrici e da tale
interpretazione desume l'illegittimità costituzionale della norma;
che in tal modo l'ordinanza - pur rilevando esplicitamente
che nelle fattispecie di cui ai giudizi a quibus le lavoratrici erano
state collocate in aspettativa prima del 19 settembre 1992 - non
tiene conto dell'ultimo inciso del comma 5, ai sensi del quale le
lavoratrici poste in aspettativa supplementare entro il 31 dicembre
1992 sono assoggettate, in realtà, soltanto al rimborso della quota
di contribuzione a loro carico, restando invece quella gravante sul
datore di lavoro a carico della provincia;
che, pertanto, il rimettente - sulla base di una lettura
parziale della norma impugnata - ritiene contrastante con i parametri
evocati una disciplina diversa da quella applicabile alla
fattispecie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza;
che ne discende la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, della citata
legge provinciale;
che, con riguardo all'art. 19, comma 6, l'ordinanza di
rimessione rileva che le lavoratrici avevano impugnato le
"determinazioni" dell'ufficio pensioni della provincia di Bolzano,
con le quali esse erano state invitate a optare o per il
prolungamento dell'aspettativa senza assegni e con il pagamento a
loro carico dei contributi previdenziali o "per la riammissione in
servizio anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge
provinciale n. 15/1993";
che pertanto - risultando dalla ricostruzione della vicenda
operata dal giudice rimettente che la provincia aveva concretamente
offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio - la questione
di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 19 nella parte
in cui tale riammissione è ammessa solo in presenza di posti vacanti
risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge
della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni
finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il
triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36,
37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte