Ordinanza n. 112/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1366/1929
- art. 2legge 1366/1929
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 4legge 13667/1929
- art. 30legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
29 giugno 1929, n. 1366, e degli artt. 2 e segg. del regolamento 10
marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano
nel procedimento penale a carico di Benetti Igino, iscritta al n. 220
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
2) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano
nel procedimento penale a carico di Pellizzari Giobattista, iscritta al
n. 221 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali avanti al Pretore di
Arzignano a carico di Pellizzari Giobattista e di Benetti Igino,
entrambi imputati del reato di cui all'art. 4 della legge 29 giugno
1929, n. 1366, e art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del
Ministero dell'agricoltura, è stata sollevata questione della
legittimità costituzionale di dette disposizioni, in relazione agli
artt. 41 e 42 della Costituzione e che essa (ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata) è stata rimessa a questa Corte;
che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta
questione con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, di cui il dispositivo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del
17 febbraio 1962;
che avendo la detta sentenza dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 13667 ora
denunciata, tale norma, unitamente alle altre ivi indicate, ha cessato
di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non
può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza medesima (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87),
rimanendo così escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della
Corte;
che, per quanto riguarda la denuncia dell'incostituzionalità
dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal
Ministero dell'agricoltura, la questione è da dichiarare
inammissibile, mancando nell'atto la forza di legge, necessaria a far
sorgere la competenza della Corte costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara :
a) la manifesta infondatezza della questione sollevata relativa
alla incostituzionalità dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n.
1366;
b) la inammissibilità della questione relativa alla
incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934,
emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arzignano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte