Ordinanza n. 112/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 37Codice di procedura penale
- art. 171d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2 o
2-bis) del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse
il 27 marzo e il 18 aprile 2000 dal giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale militare di Verona e il 6 giugno 2000 dal giudice
dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno
rispettivamente iscritte ai nn. 345, 346 e 513 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e
40 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 27 marzo 2000 (r.o. n. 345/2000)
il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di
Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia
disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente - a seguito di
annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio - la
funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello
stesso imputato e per il medesimo reato;
che nel giudizio principale è stata dichiarata in sede
dibattimentale la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso
a conclusione di una prima udienza preliminare e che, a seguito di
ciò, della trattazione della nuova udienza preliminare è stato
investito lo stesso giudice-persona fisica che ha disposto il rinvio
a giudizio dell'imputato;
che il rimettente solleva questione di costituzionalità
dell'art. 34 cod. proc. pen. (comma 2) in quanto non esclude che sia
affidata allo stesso giudice-persona fisica che ha disposto una prima
volta il giudizio, con un decreto successivamente annullato, la
funzione di trattazione della ulteriore udienza preliminare, nei
confronti dello stesso imputato e per lo stesso reato, assumendo che
questa possibilità si pone in contrasto con i principi
costituzionali compendiati nella garanzia del giusto processo;
che, a tale riguardo, il rimettente esclude che una eventuale
soluzione del problema possa essere ricercata nell'ambito degli
istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod.
proc. pen.), i quali, secondo l'interpretazione della Corte
costituzionale, attengono alla tutela dell'imparzialità del giudice
nei casi in cui il pregiudizio consegua all'esercizio di talune
funzioni in un diverso processo, mentre quando il rischio di
pregiudizio derivi da attività compiute nello stesso processo si
verte nell'ambito di applicazione della disciplina denunciata, che
però non ricomprende l'ipotesi anzidetta;
che il giudice a quo pur consapevole del fatto che la Corte
costituzionale - sulla premessa numerose volte affermata della
mancanza dei caratteri del "giudizio" di merito nella sede
dell'udienza preliminare anche dopo le modifiche recate dalla legge
8 aprile 1993, n. 105 - ha dichiarato la manifesta infondatezza di
una questione analoga (ordinanza n. 367 del 1997), ritiene che sia
possibile pervenire ora a diversa soluzione sulla base di ulteriori e
più recenti modifiche legislative;
che, in particolare, il rimettente fa richiamo al nuovo comma
2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., inserito dall'art. 171 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in quanto detta norma,
nello stabilire l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza
preliminare per il giudice che nel medesimo procedimento abbia svolto
funzioni di giudice per le indagini preliminari, dimostrerebbe
l'abbandono, da parte del legislatore, dello stretto collegamento tra
disciplina dell'incompatibilità e "giudizio", inteso come
valutazione di merito sul contenuto dell'accusa, ponendo, invece,
secondo un diverso e più limitato criterio, la sola condizione
dell'aver effettuato una (pregressa) valutazione contenutistica
dell'accusa e delle prove, ciò che sarebbe confermato dal successivo
comma 2-ter del medesimo art. 34, recante specifiche ipotesi escluse
dall'incompatibilità appunto perché prive di qualsiasi connotato in
tal senso;
che l'omissione legislativa appare al giudice a quo in
contrasto con il canone di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione), giacché il giudice che abbia disposto una prima volta
il rinvio a giudizio con proprio decreto successivamente annullato ha
compiuto una valutazione di contenuto dell'accusa di certo più
penetrante di quella riscontrabile in qualsiasi altra attività che
sia svolta nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini
preliminari, nonché con il principio di uguaglianza (ancora
l'art. 3) sotto il profilo della parità di trattamento, nel
raffronto con le ipotesi, assimilabili, che viceversa determinano
l'incompatibilità;
che vi sarebbe inoltre lesione del diritto di difesa
dell'imputato (art. 24 della Costituzione), compromesso dalla
pregressa valutazione di contenuto dell'accusa, espressa dallo stesso
giudice;
che sarebbe infine violata la garanzia costituzionale del
giusto processo (art. 111 della Costituzione), nel suo aspetto di
terzietà del giudice, perché la nuova valutazione sul contenuto
dell'accusa ai fini del rinvio a giudizio potrebbe essere
condizionata dalla "forza della prevenzione", tendendo il giudice a
mantenere ferma la medesima valutazione espressa in precedenza;
che con altra ordinanza in data 18 aprile 2000 (r.o.
n. 346/2000) il medesimo giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale militare di Verona ha sollevato questione identica e
riferita agli stessi parametri costituzionali;
che con ordinanza del 6 giugno 2000 (r.o. n. 513/2000) il
giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno
ha sollevato analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 111,
secondo comma, della Costituzione;
che anche in questo giudizio di merito un primo decreto di
rinvio a giudizio è stato annullato per ragioni processuali, e
l'udienza preliminare è stata nuovamente affidata al medesimo
giudice-persona fisica;
che tale ipotesi, si osserva nell'ordinanza di rimessione,
non rientra né nel comma 2 né nel comma 2-bis dell'art. 34 cod.
proc. pen., e che pertanto la disciplina risulta, ad avviso del
rimettente (che denuncia specificamente l'art. 34, comma 2-bis),
lacunosa e in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali:
con l'art. 111, in quanto il principio di terzietà del giudice non
si risolve nell'equidistanza rispetto alle parti, ma impone anche di
evitare possibili situazioni di pregiudizio, sia esso reale o anche
solo apparente, per il condizionamento derivante da precedenti
attività; e con l'art. 3, perché ne risultano differenziate
situazioni processuali invece assimilabili, alla stregua della ratio
dell'impugnato comma 2-bis che il rimettente individua nella esigenza
di preservare il giudice dell'udienza preliminare dalla conoscenza di
atti del procedimento, conoscenza certo maggiore nell'ipotesi in
discorso rispetto a quella conseguente alle spesso episodiche
attività svolte dal giudice per le indagini preliminari;
che in tutti e tre i giudizi così promossi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, con identiche
argomentazioni nei relativi atti di intervento, per l'infondatezza
delle questioni sollevate.
Considerato che le due ordinanze del giudice dell'udienza
preliminare del tribunale militare di Verona e l'ordinanza del
giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ascoli Piceno
sollevano un'analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 cod. proc. pen. per motivi sostanzialmente identici e
che quindi i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
decisi congiuntamente;
che le tre ordinanze sopra menzionate sottopongono a questa
Corte il dubbio circa la compatibilità dell'art. 34 cod. proc.
pen. con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede che il giudice per l'udienza preliminare, il quale abbia
disposto il rinvio a giudizio con decreto successivamente annullato,
non possa esercitare nuovamente la funzione di trattazione
dell'udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato, per il
medesimo reato;
che questa Corte ha in passato affermato numerose volte che,
nell'udienza preliminare, il giudice è chiamato a svolgere una
delibazione di carattere processuale circa l'idoneità della domanda
del pubblico ministero a determinare l'apertura della fase del
giudizio e non a esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso
e che, su questa base, la questione di costituzionalità dell'art. 34
cod. proc. pen., nella parte anche in questa circostanza impugnata,
è già stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 207
del 1998 e 367 del 1997);
che, quanto alla censura mossa alla disposizione denunciata
sotto il profilo della violazione del principio del "giusto
processo", i termini costituzionali della questione ora proposta non
sono modificati, rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto:
a) la nuova formulazione dell'art. 111, secondo comma,
della Costituzione, imponendo che il processo si svolga "davanti a un
giudice terzo e imparziale", non innova sostanzialmente rispetto ai
principi già desumibili dagli a suo tempo invocati artt. 24 e 3
della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza di questa
Corte e in quanto;
b) in ogni caso, le innovazioni nel frattempo apportate
alla disciplina dell'udienza preliminare con la legge 16 dicembre
1999, n. 479 innovazioni dalle quali si trae spunto per argomentare
l'introduzione di valutazioni sul merito dell'accusa da parte del
giudice dell'udienza preliminare idonee a pregiudicare la terzietà e
l'imparzialità del medesimo giudice, una volta chiamato a
pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di rinvio a giudizio non
erano ancora operanti nel momento in cui i giudici per l'udienza
preliminare, nei tre procedimenti in questione, si erano pronunciati
disponendo il giudizio con i decreti poi annullati - le udienze
preliminari in questione, nei tre procedimenti penali, essendosi
svolte rispettivamente il 5 ottobre 1998, il 27 ottobre 1999 e il
27 marzo 1998, prima quindi dell'entrata in vigore della citata legge
n. 479 del 1999, dalla quale la disciplina dell'udienza preliminare
è stata modificata;
che, circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto
il profilo della pretesa irrazionalità del sistema legislativo che
non prevede l'incompatibilità a tenere la (ulteriore) udienza
preliminare per il giudice dell'udienza preliminare che abbia
pronunciato il decreto che dispone il giudizio successivamente
annullato, mentre prevede l'incompatibilità a tenere l'udienza
preliminare per il giudice che, nel medesimo procedimento, abbia
svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari
(incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2-bis cod. proc.
pen. a seguito dell'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51), anche indipendentemente dal rilievo
dell'inapplicabilità di detta disposizione in due dei tre
procedimenti dai quali ha origine la presente questione, è
sufficiente rilevare che la suddetta modifica legislativa indicata
come tertium comparationis introduce una nuova causa di
incompatibilità operante tra funzioni diverse svolte nell'ambito del
procedimento, mentre la nuova causa di incompatibilità alla quale i
giudici rimettenti tendono tramite la pronuncia di
incostituzionalità della norma denunciata opererebbe in relazione a
una medesima funzione e ciò di per sé basta a escludere l'esistenza
di quella contraddizione del legislatore che alimenta la prospettata
denuncia di irrazionalità delle scelte legislative;
che, per questo, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del
tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare
del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2001:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte