Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1980

Altra decisione · depositata il 16/07/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 699/1967

citata

  • art. 11legge 903/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Dipendenti delle

ricevitorie del lotto - pensione di riversibilità alle vedove)

promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 dalla Corte dei conti

- Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso di D'Errico Maria ved. Di

Chiara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 la Corte dei

conti, sul ricorso di D'Errico Maria - alla quale era stata negata la

pensione di riversibilità quale vedova del ricevitore del lotto Di

Chiara Francesco, per mancanza del requisito relativo alla differenza

di età previsto dall'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto

1967, n. 699 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 ("Disciplina

dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al

personale del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto alla

pensione di riversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie

del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa;

considerato che successivamente all'emissione della suddetta

ordinanza è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903

("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), la

quale all'art. 11 prevede: "Le prestazioni ai superstiti, erogate

dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori

dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie

dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della

pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nonché in materia di

trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e

di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per

lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati

dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per

liberi professionisti".

Considerato altresì che tale norma è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 6 del

1980, limitatamente alle parole contenute nel primo comma "deceduta

posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge",

cosicché la norma dell'art. 11 ha effetto retroattivo;

che ciò rende necessario un riesame della rilevanza da parte del

giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte