Ordinanza n. 115/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 382/1986
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 67legge 15/1987
- art. 71legge 15/1987
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Pretore di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A.,
iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel giudizio civile tra Zani Silvana e S.r.l..
A.R.C.A. avente ad oggetto la determinazione del compenso per
avviamento spettante alla predetta società dopo la cessazione del
contratto, il Pretore di Rimini ha sollevato, con ordinanza del 17
marzo 1988 (R. O. 323 del 1988), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,
convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15:
a) nella parte in cui stabilisce che, alla scadenza dei
contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978
(contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, soggetti a proroga
legale, e scaduti ope iudicis a seguito di sentenza della Corte
costituzionale n. 108 del 1986, che ha dichiarato illegittima la
ulteriore proroga), qualora i contratti medesimi attengano ad
immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che
non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori, sia dovuto un compenso per avviamento pari a dodici
mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto
previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978)
in cui, nella medesima situazione, non è dovuto alcun compenso;
b) nella parte in cui, sempre alla scadenza dei contratti di
cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, prescrive al
locatore di comunicare al conduttore le offerte ricevute da terzi per
la locazione dell'immobile, le condizioni alle quali intende
proseguire la locazione, e specifica che "l'obbligo ricorre anche
quando il locatore non intende proseguire nella locazione", a
differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 40 della
legge n. 392 del 1978), in cui, alla scadenza dei contratti rinnovati
ai sensi dell'art. 28, il locatore deve comunicare al conduttore solo
le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile;
c) nella parte in cui, qualora il locatore non intenda
proseguire il contratto, consente al conduttore di offrire un nuovo
canone, laddove, nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392 del
1978) tale facoltà non è concessa al conduttore;
d) nella parte in cui quantifica, nel regime transitorio, a
prescindere dall'ipotesi sub a), in cui l'indennità per avviamento
è pari a dodici mensilità, il compenso in ventuno mensilità del
canone corrisposto dal conduttore, nel caso in cui il rilascio sia
motivato dalla intenzione del locatore di destinare l'immobile ad
abitazione propria o del coniuge o di un parente entro il secondo
grado in linea retta, e commisura il compenso - in modo
discriminatorio - in ogni altro caso, a ventiquattro mensilità del
canone offerto dal terzo, o di quello richiesto dal locatore, od
offerto dal conduttore, ovvero a ventuno mensilità del canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di
quello locato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario,
in cui l'indennità dovuta è, in ogni caso, pari a diciotto
mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
e) nella parte in cui, secondo un criterio arbitrario, presume
iuris et de iure la perdita dell'avviamento ed attribuisce, quindi,
un compenso anche a quei conduttori che, con il rilascio
dell'immobile, non incorrano nella perdita dello stesso;
che, a suo parere risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione in quanto la perdita dell'avviamento è presunta in ogni
caso senza distinzione tra trasferimento di azienda che la comporta e
trasferimento che non la comporta;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che, a parte la mancata motivazione sulla rilevanza
della questione nel giudizio a quo, nel quale peraltro rimane da
accertare se si tratti o meno di immobile destinato ad attività
commerciale con apertura al pubblico, è assorbente ribadire quanto
questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 882 del 1988 e n.
300 del 1983) cioè la conformità ai precetti costituzionali (artt.
41 e 42 della Costituzione) della disciplina diretta alla tutela
dell'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del
conduttore, che rilascia l'immobile dove svolge attività
commerciale, di una speciale indennità compensativa della perdita
che subisce e, nel contempo, dell'arricchimento del locatore,
conseguente all'incremento di valore dell'immobile per effetto
dell'attività ivi svolta dal conduttore;
che spetta al legislatore la disciplina concreta delle
fattispecie con un bilanciamento degli interessi in contrasto;
che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di
legittimità costituzionale se non sia palesemente irrazionale;
che lo stesso legislatore ha tenuto conto del fatto che
l'eventualità di rilascio dell'immobile condotto in locazione è
divenuta più concreta a seguito della sentenza di questa Corte n.
108 del 1986 che ha dichiarato cessata la proroga, per cui l'aumento
della indennità per i contratti venuti a scadere per effetto della
detta sentenza va riguardato anche come una remora nei confronti del
locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con
le scelte fatte, dirette a rafforzare la stabilità delle imprese.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,
(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte