Ordinanza n. 116/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 67legge 15/1987
- art. 71legge 15/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto
legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti
di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso
con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Rimini nel
procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c.
"Big's di Santarini Oreste & C.", iscritta al n. 324 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 27
gennaio 1988 (R.O. n. 324 del 1988) nella causa promossa da Piccioni
Cleto ed altri contro la S.n.c. "Big's di Santarini Oreste & C.",
avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento
spettante alla convenuta società conduttrice dell'immobile dopo la
cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, soggetto a
proroga legale, ma scaduto per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 108 del 1986, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre
1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella
parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la
cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392
del 1978, l'indennità di avviamento commerciale nella misura di 21 o
24 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche di quello locato;
che, a suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione in quanto si verificherebbe una irrazionale disparità
di trattamento fra i vecchi conduttori, che alla scadenza dei
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 hanno diritto a un
compenso pari a 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato, ed
i nuovi conduttori, che, alla scadenza di identici contratti
stipulati dopo il 29 luglio 1978, hanno diritto solo ad un compenso
pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha più volte ritenuto la conformità
(sentenze n. 882 del 1988 e n. 300 del 1983) ai precetti
costituzionali (artt. 41 e 42 della Costituzione) della disciplina
diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a
favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale
indennità compensatrice della perdita che subisce e nel contempo
dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento del
valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal
conduttore;
che la determinazione in concreto della detta indennità spetta
al legislatore con un bilanciamento degli interessi in contrasto;
che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di
legittimità costituzionale se non sia affetta da palese
irrazionalità, la quale nella fattispecie non sussiste, essendo
diverse le situazioni poste a raffronto ed essendo divenuto più
concreto il pericolo di rilascio dei locali in cui è esercitata
l'impresa a seguito della dichiarata illegittimità delle norme che
avevano prorogato il tipo di locazione in esame (sentenza n. 108 del
1986), per cui l'aumento della misura della indennità va riguardata
anche come una remora a chiedere il rilascio e come misura diretta a
rafforzare la stabilità delle imprese in linea con le scelte
politiche del legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986 n. 832
(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte