Ordinanza n. 119/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 412/1991
- art. 52legge 88/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo
comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Millo Ofelia e l'I.N.P.S. iscritta
al n. 411 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1992;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Lettieri Marianna e l'I.N.P.S.
iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Ofelia Millo
contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per
l'accertamento dell'irripetibilità di somme erogate su una delle due
pensioni delle quali era titolare, somme che l'Istituto assumeva
indebitamente riscosse, il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa
il 23 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);
che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la
sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera
in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che
l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non
siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità
delle somme indebitamente percepite;
che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione
violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore
con altra ordinanza, emessa in pari data nel corso del procedimento
civile promosso da Marianna Lettieri contro l'I.N.P.S.;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, essendo
identiche le questioni sollevate;
che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile
anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata
in vigore o comunque pendenti alla stessa data;
che pertanto le relative questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e
104 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte