Ordinanza n. 12/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U.
sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione
emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio comunale di Mordano sulla
richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei
consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Mordano, con deliberazione 28
agosto 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.
101,102,104,105 e 106 della Costituzione;
che non c e stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6
del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del
1963, 22 del 1963,100 del 1963,151 del 1963, ha dichiarato non fondata,
in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16
maggio 1960, n. 570;
che non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti
decisioni;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla
composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in
riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione, con la
deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte