Ordinanza n. 12/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 648/1950
- art. 64legge 313/1968
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della
legge 10 agosto 1950, n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968 n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con
ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Corte dei conti, sez. V
giurisdizionale, nel ricorso proposto da Pisano Elena, iscritta al n.
134 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Rilevato che la Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con
ordinanza del 6 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71 l.10 agosto 1950 n. 648 (Regolamento
delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l.18 marzo 1968 n.
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) in
riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. in quanto non attribuiscono la
pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del
militare o civile scomparso per causa di guerra, costituendo così
un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei fratelli
e sorelle naturali dei dipendenti civili o militari dello Stato, ai
quali l'art. 84 d.P.R 29 dicembre 1973 n. 1092 attribuisce la pensione
di riversibilità.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della
questione è affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento
alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di
specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con
la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e
109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24
novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione
stessa.
Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. dalla Corte dei conti,
Sez. V giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte