Ordinanza n. 120/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 3legge 297/1982
- art. 9legge 140/1985
- art. 21d.l. 86/1988
- art. 3d.l. 86/1988
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica) e dell'art. 9 legge 14 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra
Oliviero Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica n.
37, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da
Olivero Aldo ed altri contro l'I.N.P.S diretto ad ottenere la
rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S,
con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge
23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in
cui non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza
anteriore, rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1983 e 1985, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, verificandosi disparità
di trattamento tra pensionati secondo la data di collocamento a
riposo, con conseguente grave decurtazione del trattamento di
pensione e inadeguatezza dello stesso alle esigenze di vita dei
pensionati;
che nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per
una decisione conforme a giustizia;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1986, ha
già dichiarato non fondata la questione ora sollevata di nuovo,
senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni;
che, nella disciplina della materia de qua, è stata
riconosciuta la discrezionalità del legislatore i cui interventi per
la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si
realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale
ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessità di
bilancio ed alla finalità di risanamento e ripianamento delle
gestioni previdenziali;
che, nell'attuazione del predetto riordino, è stata di recente
emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha
stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art.
21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto
legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), aggiunto dalla legge di conversione 20
maggio 1988, n. 160;
che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 9 legge 14
aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte