Ordinanza n. 122/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 449/1994
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione
degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente), promosso con
ordinanza emessa il 2 agosto 1994 dal Pretore di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Enrico Pendin, iscritta al n. 583 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 agosto 1994 nel corso di un
procedimento penale a carico di Enrico Pendin per il reato previsto e
punito dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319,
il Pretore di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,
32 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature,
nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero
dell'ambiente);
che tale disposizione è denunciata nella parte in cui, per gli
scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o
adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica,
sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, prevede: a)
l'applicazione della "sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire 12 milioni", con conseguente depenalizzazione,
nelle ipotesi di "inosservanza dei limiti di accettabilità di cui
alle tabelle allegate" alla legge n. 319 del 1976; b) l'applicazione
della "sola ammenda sino a lire 60 milioni", con conseguente
"drastica riduzione" della precedente disciplina sanzionatoria,
"qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al
numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale" previsto dalla legge n. 319 del 1976;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 3, primo comma,
del decreto-legge n. 449 del 1994 contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, per l'irrazionale e contraddittoria disparità di
trattamento sanzionatorio tra le diverse ipotesi di reato previste
dalla legge n. 319 del 1976;
che la norma denunciata violerebbe anche gli artt. 9 e 32 della
Costituzione, per la palese contraddittorietà rispetto alla
finalità di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come
complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto
alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre;
che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione sarebbe
determinato, secondo il giudice rimettente, dalla contraddizione che
l'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 449 del 1994 introduce
rispetto al principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha
violato la legge e penalizzato invece, anche sul piano della
concorrenza, l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti
per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità
della questione.
Considerato che il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218, serie
generale, del 17 settembre 1994);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 67 e n. 43 del 1995), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, tanto più che la norma denunciata dal giudice
rimettente non è riprodotta nel decreto-legge attualmente vigente
(17 marzo 1995, n. 79) a seguito di successive reiterazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli
organi collegiali del Ministero dell'ambiente), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 41 della Costituzione, dal Pretore
di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte