Ordinanza n. 122/2004
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/2004 · relatore Ugo De Siervo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 52Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 129Costituzione
- art. 5d.P.R. 473/1975
- art. 72d.P.R. 473/1975
- art. 3d.P.R. 473/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 10 marzo 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra “Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s.” e il Comune di Canazei, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, ora ricomprese nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L (Testo Unico delle leggi regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»), “con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 modificato e convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 o, comunque, per il periodo successivo al 1992”;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma violerebbe gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72 e 5 (“vecchio e nuovo testo”) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige , nonché l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che la stessa è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 320 e n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:2004:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte