Ordinanza n. 123/1977
Altra decisione · depositata il 20/06/1977 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 889/1971
- art. 35legge 889/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo
comma, 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre
1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 22
aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Milano, nel
procedimento di lavoro vertente tra Luciano Pelagotti e l'Azienda
tranviaria municipale di Milano ed altro, iscritta al n. 459 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Luciano Pelagotti e della Azienda
tranviaria municipale di Milano, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Luciano Ventura per Pelagotti ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Milano, con
ordinanza emessa in data 22 aprile 1974, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo,
secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, recante
"Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto", dubitando contrasti con gli artt. 3,35 e 38, secondo comma,
della Costituzione il mancato riconoscimento della possibilità di
riscattare i contributi versati nel corso di rapporto di lavoro avente
contenuto diverso dal trasporto pubblico.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non motiva sul
verificarsi delle condizioni previste perché siano riconosciuti i
periodi di lavoro necessari al fine di ottenerne il riscatto
previdenziale (art. 35, comma terzo, legge 29 ottobre 1971, n. 889);
che pertanto occorre che il giudice a quo riesamini la sussistenza
della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del
tribunale di Milano.
Cosi deciso in Rogna, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI- LUICI OGGIONI
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte