Ordinanza n. 123/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 29Legge sull’equo canone
- art. 38Legge sull’equo canone
- art. 56Legge sull’equo canone
- art. 56Codice di procedura civile
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e capo
II titolo primo, libro quarto del cod. proc. civ., promosso con
l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Mestre nel
procedimento civile vertente tra s.r.l. Helios e Abrami Dario, iscritta
al n. 109 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) della intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della
locazione degli immobili urbani), con riferimento agli artt. 3, 31 e 41
della Costituzione, in quanto essa possa costituire un ostacolo
all'utile e libero svolgersi dei rapporti economici tra i cittadini,
alla formazione della famiglia e dell'adempimento dei compiti relativi,
al libero ed utile ricorso agli organi giurisdizionali della
Repubblica, e favorire e sancire diversità di trattamenti giuridici
fra cittadini e le varie categorie economiche;
b) dell'art. 30, del capo III del titolo primo e dell'art. 82 della
legge 392/78, nonché degli artt. da 657 a 669 c.p.c., per la parte in
cui o non consentono di individuare il giudice delle cause ivi
contemplate e la procedura da seguire nei giudizi relativi ad immobili
urbani, o ne rendono del tutto incerta l'individuazione, o stabiliscono
preclusioni di ordine formale, o non consentono la trattazione unitaria
di tutte le questioni relative ai singoli rapporti di locazione
imponendo oneri e tasse non previste per altri tipi di procedure e
rendendo particolarmente e ingiustamente oneroso il ricorso al Giudice
nelle cause relative alle locazioni rispetto agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
c) del capo II, titolo primo, libro quarto del Codice di Procedura
Civile (R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 e successive modifiche) per la
parte in cui i procedimenti speciali ivi previsti non consentono il
giudizio di valutazione di cui all'art. 56 della legge 392/78, con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) dell'art. 3 della legge 392/78 in relazione agli artt. 29, 38 e
56 della stessa legge per la parte in cui prevede che il locatore di
immobili, ad uso di abitazione a differenza di quelli ad uso "diverso",
non debba motivare il proprio recesso e che il rilascio sia disposto
nelle forme degli artt. 657 e segg. c.p.c. indipendentemente dal
giudizio di cui all'art. 56 della legge, con riferimento agli artt. 3 e
41 della Costituzione;
e) del capo I della legge 392/78 per la parte in cui non prevede il
diritto di prelazione a favore del conduttore di immobili ad uso di
abitazione nel caso di vendita o di nuova locazione degli stessi a
differenza di quanto previsto per quelli ad uso " diverso", in
relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzionale.
Considerato che la questione sub d) è stata già dichiarata non
fondata con sentenza n. 252/83;
che per tutte le altre questioni non v'è alcuna motivazione sulla
rilevanza delle stesse nel procedimento a quo, di modo che non risulta
osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n 87
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in
relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione:
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché
dell'art. 30, dell'intero capo III del titolo I e dell'art. 82 della
stessa legge, degli artt. da 657 a 669 del codice di procedura civile,
del capo II titolo primo, libro quarto, dello stesso codice e del capo
I della legge 27 luglio 1978, n. 392, questioni sollevate con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte