Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.
Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 4501/2026Sez. 3Rv. 677789-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 618 Codice di procedura civileart. 624 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 621629-01, 643828-01, 656163-01, 618153-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI Sequestro liberatorio ex artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Regime successivo alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.
Cass. civ. n. 32867/2025Sez. 3Rv. 677145-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 1216 Codice civileart. 91 Codice di procedura civileart. 687 Codice di procedura civile
Precedenti: 659840-01, 655103-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Cass. civ. n. 31725/2025Sez. 2Rv. 676407-01
Riguarda ancheart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 645858-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale. · PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.
Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.
Cass. civ. n. 30135/2025Sez. 2Rv. 677352-04
Precedenti: 495157-01, 648431-01, 504206-01, 663369-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, del d.lgs. n.14 del 2019 (CCII) nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 164 del 2024 - Reclamo - Giudice competente - Individuazione.
Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c. 77 <!-- pag. 78 -->
Cass. civ. n. 21731/2025Sez. 1Rv. 675562-01
Riguarda ancheart. 70 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 738 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.
L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.
Cass. civ. n. 17661/2025Sez. 3Rv. 675127-01
Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civile
Precedenti: 643832-01, 664631-03
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c. - Requisito dell'urgenza - Necessità - Conseguenze - Spese ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza - Possibilità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. - Carattere di urgenza - Esclusione. 56 <!-- pag. 57 --> Il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza ex art. 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c..
Cass. civ. n. 16351/2025Sez. 2Rv. 675297-01
Riguarda ancheart. 1134 Codice civile
Precedenti: 662359-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11804/2025Sez. 3Rv. 674842-01
Riguarda ancheart. 5 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 702 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 663868-01, 673312-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE Sub procedimento cautelare - Liquidazione delle spese - Valutazione complessiva dell’esito della controversia - Necessità.
La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 8839/2025Sez. 3Rv. 674301-02
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 664323-02, 661381-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).