Ordinanza n. 123/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16
gennaio-13 febbraio 1996 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Campania, sul ricorso proposto da Toro
Teresa contro la Direzione provinciale del Tesoro di Roma iscritta al
n. 237 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di costituzione di Toro Teresa;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in materia pensionistica
avanzato dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per
colpa dal coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo
dal diritto alla pensione di riversibilità il coniuge del dipendente
separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una
previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già
dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in
precedenti sentenze (n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del
1989 e n. 346 del 1993);
che la predetta norma appare ingiustificatamente discriminatoria
nei confronti dei dipendenti pubblici, perché le citate sentenze
hanno già consentito alle vedove dei lavoratori privati di fruire
della pensione di riversibilità anche in caso di separazione per
colpa, sicché ne risulta palese la violazione dei parametri
costituzionali invocati;
che la questione è rilevante perché, a parere del rimettente,
dal suo accoglimento dipende la decisione del ricorso;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente Toro Teresa, condividendo la prospettazione
contenuta nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la norma
impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1997, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggi in esame,
per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., "nella parte in cui esclude
il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova,
alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata
in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti
da parte del coniuge poi deceduto", nonché l'illegittimità
costituzionale del medesimo art. 81, sesto comma, "che estende
l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la
separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato";
che pertanto la norma impugnata è già stata, in parte qua,
espunta dall'ordinamento giuridico, il che implica la manifesta
inammissibilità della questione oggi in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Campania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte