Ordinanza n. 124/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo
comma, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso Con
ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal pretore di Genova, nel
procedimento civile vertente tra Costantini Villi e l'I.N.A.I.L.
nonché la s.p.a. Italcantieri, iscritta al n. 427 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 del 14 luglio 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Costantini
Villi;
udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che con ordinanza 21 maggio 1974 del pretore di Pisa e con
ordinanza 23 giugno 1975 del pretore di Genova (cui si richiama,
denunziando nella stessa parte l'articolo citato, ma senza addurre
altri argomenti, l'ordinanza che ha sollevato il presente giudizio) è
stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74,
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non pone, agli
effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella
stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.
Considerato che il predetto art.74, secondo comma, è stato,
limitatamente alla parte denunziata, dichiarato costituzionalmente
illegittimo da questa Corte con la sentenza n.93 del 1977;
che, pertanto, tale norma ha cessato di avere efficacia e non può
ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza sopra ricordata (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, legge
11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Genova in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1 979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte