Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZABILITÀ A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 13, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 38 DEL 2000 - PROSPETTAZIONE, IN VIA SUBORDINATA, DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA ANTERIORE AL D.LGS. N. 38 DEL 2000 PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE TRA LE QUESTIONI PROPOSTE - MANCATA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma e 76 della Costituzione, nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, e la questione - posta in via subordinata - di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 censurati, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Il giudice rimettente, infatti, prospetta l'incostituzionalità, sia pure in modo subordinato, di norme fra le quali non corre il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, senza precisare quale sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta e rimettendo, quindi, alla Corte l'individuazione del thema decidendum , che spetta invece al giudice a quo . Inoltre, nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun riferimento all'oggetto della controversia nel giudizio a quo e, dal contenuto della stessa, non è dato comprendere se le prestazioni assicurative sarebbero erogabili ove si pervenisse alla dichiarazione di incostituzionalità auspicata. > >- Sull'inammissibilità delle questioni che rimettono alla Corte l'individuazione del thema decidendum , v. ordinanze cit. nn. 209/2006, 50 e 92/2004. > >- Sull'inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze che contengono una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, v. ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005, n. 174/2004, n. 182/2003.
Riguarda ancheart. 13 d.lgs. 38/2000art. 2 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame). - Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.
Riguarda ancheart. 205 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 14 d.l. 155/1993art. 116 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 215 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE (NELLA SPECIE, DERMATITE DA CONTATTO) - NOZIONE DI ATTITUDINE AL LAVORO RIFERITA ALLA CAPACITA' DI LAVORO GENERICA E NON SPECIFICA - DIFFERENZE RISPETTO ALL'INVALIDITA' PENSIONABILE - DETERMINAZIONE DELL'INABILITA' MEDIANTE LE MISURE PERCENTUALI FISSATE NELLA TABELLA ALLEGATA AL T.U. N. 1124 DEL 1965 - INCIDENZA SUL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE DEI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE NN. 87/1991, 356/1991 E 485/1991 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - degli artt. 74, comma primo, e 78,comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, interpretati, secondo "il diritto vivente" nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale da' diritto alle prestazioni INAIL, debba intendersi la "capacita' di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non "la capacita' di lavoro specifica", o quella capacita' riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sorto non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto allo scopo di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, anche il riferimento al concetto di capacita' di lavoro generica consente - tramite il criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia gli oneri che l'INAIL dovra' sopportare, sia i corrispondenti contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle stesse malattie. L'interpretazione assunta in termini di diritto vivente, pur presentando margini di opinabilita', non lede il parametro costituzionale indicato, ove si consideri che assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma secondo, Cost.) non impone necessariamente che agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano tradotti in una lesione della capacita' lavorativa specifica maggiore di quella generica. Del resto, l'accoglimento della questione andrebbe ad alterare in maniera assai sensibile l'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative. - S. nn. 179/1988, 87/1991, 100/1991, 356/1991 e 485/1991. red.: R. Foglia
Riguarda ancheart. 78 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 3 d.lgs. 509/1988art. 12 legge 222/1984
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' ASSOLUTA (PERMANENTE O TEMPORANEA) DEL LAVORATORE INFORTUNATO OD AMMALATO - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE IN RAPPORTO ALLA CAPACITA' DI LAVORO GENERICA, ANZICHE' ALLA CAPACITA' ATTITUDINALE DELL'INTERESSATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
La questione di costituzionalita' dell'art. 74, commi primo e secondo, T.U. n. 1124 del 1965 - interpretato nel senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente ad infortunio o malattia professionale, deve essere valutata in rapporto alla capacita' di lavoro generica, anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore - va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata dopo che, con sentenza parziale, il giudice rimettente aveva gia' statuito l'applicazione della suddetta norma nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.). - V. massima precedente (ed. ivi, richiami).
SENT. 87/91 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE CHE, PUR DANDO CAUSA A MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA, NON COMPORTA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA (C.D. DANNO BIOLOGICO - NON PREVISTA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA I.N.A.I.L. - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE ALLA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - MONITO AL LEGISLATORE.
L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrita' psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (c. d. danno biologico), non puo' dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei piu' generali principi di solidarieta' (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benche' in linea con la tendenza - per piu' versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale - all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalita' procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione porto' alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del c.d. sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo all'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali: S. 179/1988: - Riguardo al crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione dei danni alla persona autonomamente considerati: S. nn. 560/1987 e 561/1987. :
sentenza 87/1991massima n. 14101 Riguarda ancheart. 2 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 3 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE PARZIALE CONSEGUENTE AD INFORTUNI SUL LAVORO - REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI UNA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO DI GRADO SUPERIORE AL 15% - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI INFORTUNI OCCORSI AL LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215. LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 457, ART. 5. D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74. - COST., ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO, 35, COMMA PRIMO.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attivita', agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entita' del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacita' lavorativa sulla residua capacita' di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparita' di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidita' permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioe', a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidita' permanente superiore al 15 per cento, anziche' al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.
Riguarda ancheart. 5 legge 457/1972art. 215 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA - RIDUZIONE QUALORA IL LAVORATORE NON INTENDA ABBANDONARE LA LAVORAZIONE CAUSATIVA DELL'INABILITA'- DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Poiche` il giudice a quo nulla dice ne` sulla rilevanza ne` sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, esse debbono essere dichiarate inammissibili. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 136 e "di riflesso" dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38 Cost.).
Riguarda ancheart. 136 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA - DIVERSITA' DELLA CONDIZIONE DEI COLPITI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA QUELLA DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 93/1977.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIFFERENZIAZIONE, AI FINI DELLA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE, DELLA CONDIZIONE DEI COLPITI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA QUELLA DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 93/1977.
sentenza 15/1978massima n. 16154 LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' PERMANENTE - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74, SECONDO COMMA - DIFFERENZIA, AI FINI DELLA RENDITA, LA CONDIZIONE DEI COLPITI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA QUELLA DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Poiche' l'indebolimento permanente ovvero la perdita di un senso o di un organo subita dal lavoratore, che ne diminuiscono in parte, ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, possono essere conseguenza tanto dell'infortunio sul lavoro quanto della malattia professionale (per cui sotto il profilo medico-legale non esiste alcuna diversita' concettuale tra i due tipi di accadimenti); e dato che in entrambi i casi all'origine dell'evento dannoso e' l'attivita' lavorativa, svolta con lo specifico rischio che essa comporta, ne deriva che quando detto evento si e' verificato, producendo una invalidita' permanente, non e' consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, non essendo ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. Inoltre, ridurre l'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione delle cause di inabilita', significa introdurre una differenziazione ignorata dalle norme costituzionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale, nella stessa condizione di chi invece e' colpito da infortunio sul lavoro, prevedendo ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado minimo d'inabilita' permanente, a seconda che l'inabilita' sia conseguente ad infortunio (11%) ovvero a malattia professione (21%).