Ordinanza n. 126/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, terzo
comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dal
Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto,
iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'11 novembre 1981.
Visto l'atto di costituzione di Gardin Alberto;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1981, il Pretore di
Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22,
terzo comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza"), in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.,
deducendo che la disciplina penale degli aborti compiuti, entro i primi
novanta giorni della gravidanza, prima dell'entrata in vigore
dell'anzidetta legge, vulnera gli invocati precetti costituzionali, dai
quali si assume sotto vario riguardo tutelato il diritto alla vita del
concepito: e ciò, per avere il legislatore configurato come condizioni
di non punibilità del fatto le circostanze che, ai sensi dell'art. 4,
la gestante deve accusare, nel promuovere la procedura oggi prescritta
ai fini della interruzione della gravidanza presso alcuna delle sedi
autorizzate;
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 19 della legge n. 194 del
1978, dispone lo stesso trattamento sanzionatorio degli illeciti
commessi sia anteriormente, sia successivamente all'entrata in vigore
di tale legge;
che, peraltro, la previsione delle condizioni di non punibilità
dei fatti pregressi è censurata in relazione ai criteri enunciati da
questa Corte nella sentenza n. 24 del 1975, secondo i quali il
legislatore avrebbe dovuto comporre le esigenze costituzionali
rispettivamente connesse con la tutela del concepito e della madre:
viene appunto dedotto che l'anzidetta previsione normativa amplia la
liceità penale dell'aborto oltre la sfera nella quale la prosecuzione
della gravidanza implica danno o pericolo grave e inevitabile per la
salute della gestante;
ritenuto che l'imputato nel procedimento penale di cui è investito
il Pretore di Padova si è costituito nel presente giudizio per sentir
dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito
della prospettata questione;
considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
delle norme censurate, sotto gli stessi profili che vengono in
considerazione nel caso in esame: infatti, un'eventuale pronunzia di
accoglimento implicherebbe in sostanza, com'è chiarito nella
richiamata pronunzia, l'estensione alla specie dell'autonomo e distinto
regime previsto - nel contesto dell'art. 22, terzo comma - per l'aborto
commesso dopo i primi tre mesi di gravidanza, e comunque l'insorgenza
di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione deve - in forza
dell'art. 25, secondo comma, Cost. - ritenersi invece riservata al
legislatore; che la Corte non ravvisa ragioni per scostarsi dalla
soluzione in precedenza adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22, terzo comma, e 4 della legge 22 maggio
1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte