Ordinanza n. 126/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato), e dell'art. 147, secondo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana - sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo, iscritta al n.
609 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana - nel giudizio promosso da Fiorella Vincenzo per
ottenere il riconoscimento del periodo degli studi universitari, con
ordinanza in data 25 ottobre 1990, pervenuta alla Corte
costituzionale il 13 settembre 1991 (R.O. n. 609 del 1991), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in
cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica
per l'impugnativa innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in
materia di riscatto dei servizi;
che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati:
- l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe
un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la
disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa
finalizzato, nonché tra i riscatti trattati con provvedimento
autonomo e i riscatti trattati congiuntamente ai provvedimenti
relativi alla pensione, rispetto ai quali il termine decadenziale,
già previsto dall'art. 63 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
non è più vigente a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 8 del 1976;
- l'art. 36 della Costituzione, perché in presenza del termine
decadenziale impugnato si verificherebbe una situazione di non
giustificata privazione della pensione, o almeno di una parte di
essa, rispetto a servizi effettivamente prestati;
che, con riferimento a tale ultimo parametro, e con le medesime
argomentazioni, il giudice remittente ha sollevato questione di
legittimità costituzionale anche dell'art. 147, secondo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede che la domanda di
riscatto di servizio debba aver luogo, quando il collocamento a
riposo avviene per cause diverse dai limiti di età, entro 90 giorni
dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio;
che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che la prima questione è stata dichiarata
manifestamente infondata (ordd. nn. 852 del 1988 e 120 del 1991) e la
seconda infondata (sent. n. 197 del 1987);
che nelle ricordate pronunce si è evidenziata la diversità tra
diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è
ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile
con la sua funzione;
che non sono stati prospettati motivi sostanzialmente nuovi e
diversi, idonei a giustificare un mutamento della decisione;
che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto
esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie,
trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;
che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e
dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte