Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER CAUSA DIVERSA DAI LIMITI DI ETA' - DOMANDA DI RISCATTO DEI SERVIZI - PREVISIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA PRIVAZIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE RISPETTO AI SERVIZI PRESTATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 197/1987.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRIMA DI DUE ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA' PREVISTO - COMPUTO DI SERVIZI PRECEDENTI - TERMINI DI DECADENZA PER LA RELATIVA DOMANDA DI RISCATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto di servizi pregressi e del diritto a pensione, non da` luogo a violazione del principio di eguaglianza - a fronte dell'imprescrittibilita` del diritto a pensione - la prevista decadenza del diritto a riscatto, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Neppure puo` instaurarsi raffronto, ex art. 3 Cost., per difetto di omogeneita` di situazioni, fra il regime di decadenza dal diritto al riscatto e l'intangibilita` del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu` gravi sanzioni disciplinari (l. n. 424/1966). Mentre, considerate la finalita` del limite (temporale) posto all'esercizio del diritto di riscatto, nonche` la congruita` del termine, non possono dirsi violati gli artt. 36 e 38, ove si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo` essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio` sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita` dell'esercizio suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale, in caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico prima di due anni dal raggiungimento del limite di eta`, la domanda di riscatto di servizi e periodi valutabili a fini pensionistici deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione). - S. n. 203/1985.
PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO PRERUOLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISCATTO - TERMINI DI DECADENZA (A DIFFERENZA DA QUANTO STABILITO PER IL DIRITTO A PENSIONE) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma. - cst. art. 3, primo comma.
Il diritto alla pensione, pur consistendo in prestazioni periodiche di denaro, e' considerato dalla vigente normativa come situazione finale e sottratta, quindi, alla conseguenza negativa astrattamente collegabile all'inerzia del titolare, in ragione delle esigenze di certezza e di stabilita' connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona. A tali esigenze non contraddice il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di coesistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgono entro dati limiti temporali, ne' che l'azionamento di tali vicende sia rimesso alla iniziativa dell'interessato, che si pone come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a termine a pena di decadenza. Quindi, non e' irrazionale che, mentre il diritto a pensione e' imprescrittibile, il diritto al riscatto del periodo pre-ruolo sia assoggettato ad un termine di decadenza ne', dovendosi considerare i due diritti come ontologicamente diversi ed assoggettabili ad una differente disciplina, sussiste la violazione del principio di uguaglianza in relazione al fatto che la legge abbia sancito l'intangibilita' del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu' gravi sanzioni disciplinari (l. 8 giugno 1966, n. 424). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione).
PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO PRERUOLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISCATTO - TERMINE DI DECADENZA - INCIDENZA SULLA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma. - cst artt. 36 e 38.
L'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo' essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio' sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita' dell'esercizio in parola: poiche' cio' non ricorre nel caso di specie (concernente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti), ove si considerino la finalita' del limite (termine di decadenza stabilito, riguardo al riscatto del servizio preruolo, per accelerare le procedure di liquidazione della pensione) e la non breve durata del termine, deve essere ritenuta insussistente la dedotta violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione).