Ordinanza n. 128/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal
pretore di Udine, sezione distaccata di Latisana, nel procedimento
civile vertente tra Meneghello Bertilla e Ministero delle finanze ed
altra, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il pretore di Udine, con ordinanza emessa il 27
gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 15, 24,
29 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13
aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche);
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata sarebbe
lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi, in quanto -
prevedendo che gli accertamenti in rettifica, in caso di
dichiarazione congiunta dei redditi da parte di coniugi non
legalmente ed effettivamente separati, siano notificati al solo
marito - attribuirebbe a questi una posizione di ingiustificato
vantaggio rispetto alla moglie;
che di contro la moglie, per il solo fatto di essersi avvalsa
della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi unitamente
al coniuge, subirebbe una limitazione del proprio diritto di
conoscere atti idonei ad incidere nella propria sfera giuridica;
che qualsiasi presunzione di conoscibilità degli atti
notificati al marito, da parte della donna coniugata, sarebbe d'altro
canto esclusa nei casi di mancanza di coabitazione, per effetto di
separazione o divorzio, con sicura violazione, in danno di costei,
del diritto di difesa e del diritto alla inviolabilità della
corrispondenza;
che, sotto un diverso aspetto, la medesima norma, nel
prevedere - secondo l'interpretazione costituente diritto vivente -
la responsabilità solidale dei coniugi non solo per gli obblighi
tributari risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ma anche per
quelli derivanti da futuri accertamenti e dipendenti da comportamenti
omissivi non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di
entrambi, determinerebbe, stante la non identità dei rapporti
tributari facenti capo ai coniugi stessi, un'irragionevole ipotesi di
responsabilità patrimoniale per fatto altrui;
che nel giudizio a quo la ricorrente - assoggettata a
pignoramento, senza previa notifica della cartella esattoriale né
dell'avviso di mora, per debiti d'imposta accertati nei confronti del
coniuge separato, relativamente ad un periodo d'imposta, anteriore
alla separazione, per il quale era stata presentata dichiarazione
congiunta - ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione sul
presupposto della propria estraneità al rapporto tributario ed alla
stessa attività di impresa svolta dal coniuge;
che alla medesima ricorrente, proprio in considerazione del
vincolo di solidarietà passiva derivante dalla norma della cui
legittimità costituzionale il rimettente dubita, andrebbe tuttavia
negata la qualità di terzo rispetto all'esecuzione intrapresa dal
concessionario del servizio di riscossione dei tributi e
conseguentemente il giudice adito dovrebbe dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione, in quanto, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), nel testo vigente al momento dell'opposizione,
avverso gli atti esecutivi dell'esattore il contribuente ed i
coobbligati possono fare ricorso esclusivamente all'Intendente di
finanza;
che la prospettata questione di costituzionalità sarebbe
perciò, sotto tale profilo, rilevante ai fini della decisione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
per la declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli
artt. 3, 15, 24, 29 e 53 Cost., della legittimità costituzionale
della disciplina dettata, in tema di dichiarazione congiunta dei
redditi da parte dei coniugi non legalmente ed effettivamente
separati, dall'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della
legge 13 aprile 1977, n. 114;
che in ordine alla medesima questione, sollevata in
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., questa Corte ha
già affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta
l'esercizio di una facoltà dei contribuenti, con i conseguenti oneri
e vantaggi ad essa connessi, e che pertanto la relativa disciplina,
anche procedimentale, resta riservata all'apprezzamento discrezionale
del legislatore, cosicché la disposizione impugnata non può
ritenersi lesiva del principio di eguaglianza laddove, nell'evidente
intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario,
prevede la notificazione degli atti impositivi al solo marito
(sentenza n. 184 del 1989, ordinanze nn. 4 e 36 del 1998);
che sulla scorta di analoghe considerazioni va esclusa la
prospettata violazione del principio di eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, di cui all'art. 29 Cost.;
che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 24
Cost., non viene addotta dal rimettente ragione alcuna che induca a
disattendere l'interpretazione adeguatrice della norma censurata,
prospettata nelle pronunce già citate, a tenore della quale deve
ritenersi che alla moglie, coobbligata in solido, sia comunque
garantita dall'ordinamento la possibilità di tutelare i propri
diritti entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora
o del diverso atto con il quale venga per la prima volta a legale
conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in
via solidale, e ciò anche al fine di contestare eventualmente nel
merito l'obbligazione tributaria del coniuge;
che anche con riferimento al parametro di cui all'art. 53
della Costituzione la medesima questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata, in base alla considerazione che il
principio di capacità contributiva non esclude che la legge possa
stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltreché del
debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei
alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario
(sentenza n. 184 del 1989, ordinanze n. 187 del 1991, n. 301 del
1988, n. 316 del 1987);
che del tutto inconferente è infine il riferimento al
parametro di cui all'art. 15 Cost., in quanto la previsione di
notifica degli atti di accertamento al solo marito non comporta
evidentemente alcuna menomazione, in danno della moglie, delle
garanzie di libertà e segretezza della corrispondenza di costei.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della
Costituzione, dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte