Ordinanza n. 129/1982
Altra decisione · depositata il 08/07/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 90legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146,
secondo comma, cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare)
promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 1977 dal Pretore di Roma,
il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Avellino (due ordinanze), il 28
giugno 1979 dal Pretore di Nardò e il 18 novembre 1980 dal Pretore di
Chiavenna, rispettivamente iscritte al n. 278 del registro ordinanze
1977, ai nn. 458, 459 e 772 del registro ordinanze 1979 e al n. 308 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 193 del 1977, nn. 217 e 345 del 1979 e n. 248 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1977, e
il Pretore di Avellino, con due ordinanze del 28 febbraio 1979, hanno
sollevato, in relazione all'art. 29 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen.,
nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta
del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; che il Pretore di
Nardò, con ordinanza in data 28 giugno 1979, ha impugnato la medesima
disposizione (anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa
contemplata, cioè la condotta contraria all'ordine e alla morale delle
famiglie), per contrasto con gli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 della
Costituzione; che il Pretore di Chiavenna, con ordinanza 18 novembre
1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
570, primo comma, cod. pen. e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ.
nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito
l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento dalla
residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per
separazione;
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in
epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche del sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile
soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art.
570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio;
Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario chei giudici a
quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto
di tale nuova normativa, e che Occorre quindi disporre la restituzione
degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte