Ordinanza n. 13/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 8Costituzione
- art. 17Costituzione
- art. 19Costituzione
- art. 20Costituzione
- art. 18legge 1159/1929
citata
- art. 25legge 1159/1929
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con l'ordinanza del 26 febbraio 1957 del Pretore di
Arcidosso emessa nel procedimento penale a carico di Giro Elvira e
Graziani Leonetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 6 aprile 1957, n. 90 ed iscritta al n. 35 del Registro ordinanze
1957.
Ritenuto che Gino Elvira e Graziani Leonetto furono tratti a
giudizio del Pretore di Arcidosso per rispondere di trasgressione
all'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere il
14 e 15 agosto 1956, sul monte Labbro nei pressi di Arcidosso, promosso
una cerimonia dei seguaci della religione giurisdavidica;
che nel corso del procedimento penale è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 18 dello stesso T.U.
nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R. D. 28 febbraio
1930, n. 289, per un assunto contrasto con gli artt. 8, 17, 19 e 20
della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957
ha già deciso la questione, dichiarando la illegittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alla
parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o
pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento
all'art. 17 della Costituzione, fermo restando, ai sensi del terzo
comma, di tale ultimo articolo, il menzionato obbligo per le riunioni
in luogo pubblico;
che non v'è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Arcidosso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte