Art. 25
[1](Art. 24 T. U. 1926).
[2]Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.
[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
21La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 18 marzo 1957, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1957, n. 77) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione".
Testo vigente dal 24 marzo 1957, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva