Ordinanza n. 13/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 1766/1927
- art. 28legge 1766/1927
- art. 1legge 1078/1930
- art. 29legge 1766/1927
- art. 31legge 1766/1927
usata come parametro
- art. 108Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1d.P.R. 11/1972
- art. 4d.P.R. 11/1972
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 42Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 102legge 1078/1930
- art. 103legge 1078/1930
- art. 104legge 1078/1930
- art. 105legge 1078/1930
- art. 1legge 1766/1927
- art. 66d.P.R. 11/1972
- art. 71d.P.R. 11/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29
e 31 legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 1 legge 10 luglio 1930, n.
1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici),
promosso con l'ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dal pretore di
Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Ercolani Maria ed
altri e Università Agraria di Tarquinia, iscritta al n. 805 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzella Ufficiale della
Repubblica n. 34 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione dell'Università Agraria di
Tarquinia, di Enzo Ercolani ed altri e di Maria Ercolani nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Montefiascone, con l'ordinanza in
epigrafe (emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione
dell'obbligo di rilascio di un terreno, avente titolo nella sentenza 22
giugno 1968 del Commissario agli usi civici di Roma), ha denunciato gli
artt. 27 e 28 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 l. 10 luglio 1930, n.
1078 (secondo cui i commissari per gli usi civici vanno "nominati con
decreto reale" - ora del Ministero dell'agricoltura - e "scelti fra
magistrati" ordinari, previa collocazione fuori ruolo), prospettando il
contrasto di detta normativa con gli artt. 102, 103, 104, 105 e VI
disp. trans. della Costituzione, in base alla considerazione che -
dopo l'entrata in vigore della legge (195/1958) istitutiva del
Consiglio superiore della magistratura (cui la Costituzione riserva le
assunzioni e gli altri provvedimenti relativi allo status dei
magistrati) - il legislatore avrebbe dovuto prevedere una "ratifica"
dello stesso Consiglio per quei magistrati, ai quali l'incarico di
giudice degli usi civici era stato già conferito da altro organo;
che lo stesso Pretore ha anche impugnato gli artt. 29 e 31 della
predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44,
101, 102, 104, 108 e VI disp. trans. Cost., argomentando che, nel suo
complesso, la disciplina degli usi civici sarebbe "anacronistica,
superata ed in contrasto con la moderna politica economico-sociale
della Nazione, che protegge il coltivatore diretto" e "l'accorpamento
delle proprietà";
che innanzi alla Corte si sono costituite le parti opponenti ed
opposte del giudizio a quo, che hanno concluso, rispettivamente, per
l'accoglimento e per la reiezione dell'impugnativa, ed è
altresi'intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
chiedere alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della prima e
l'infondatezza della seconda questione.
Considerato che la ratifica ex nunc, di cui è stata prospettata
l'esigenza, in relazione a nomine commissariali effettuate (come nella
specie) da organo diverso dal C.S.M., sarebbe assolutamente ininfluente
nel giudizio di esecuzione a quo, che trae titolo da una sentenza del
Commissario agli usi civici di Roma la quale è - per ammissione dello
stesso Pretore - ormai assistita dalla forza del giudicato, onde
sarebbe insuscettibile di essere in alcun modo raggiunta dagli effetti
di una eventuale pronuncia della Corte sulla illegittimità del
giudice; e che, per tale motivo, la prima questione è manifestamente
inammissibile;
che la seconda questione - motivata con riferimento (pressoché
esclusivo) agli artt. 42 e 44 Cost. (al di là della enunciazione del
tutto apodittica di una serie ulteriore di altri parametri) è a sua
volta manifestamente infondata, poiché il formulato giudizio di
anacronismo della disciplina degli usi civici (là dove non travalica
in una non consentita valutazione di politica legislativa) è
contraddetto e smentito dalla successiva normativa (artt. 1, terzo
comma, e 4, lett. l del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; artt. 66 e 71
lett. i del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) che ha trasferito alle
Regioni le funzioni amministrative e confermato allo Stato le funzioni
giurisdizionali nella predetta materia degli usi civici; e perché
comunque la questione di costituzionalità della giurisdizione del
Commissario per gli usi civici, in riferimento agli artt. 108 e 25
Cost., è stata già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n.
73/1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 16 giugno
1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici) e dell'art. 1 della
l. 10 luglio 1930, n. 1078 (sulla definizione delle controversie in
materia di usi civici), in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e
VI disp. trans. della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Montefiascone con l'ordinanza in epigrafe.
2. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 29 e 31 della predetta l.
1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102,
104, 105, 108 e VI disp. trans. Cost., sollevata dallo stesso Pretore
con l'ordinanza indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte